1.  Giustizia e processo – Esame abilitazione professione avvocato –  Punteggio alfanumerico tale da palesare esaustivamente il giudizio negativo sulla prova scritta – Istanza incidentale di sospensione della esclusione dallo svolgimento della prova orale – Non accoglibile
 2. Giustizia e processo – Motivi di gravame – Disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta – Mancata notifica a controinteressati – Inammissibilità  della censura

1. Non è meritevole di accoglimento la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, proposta dal ricorrente escluso dai suddetti elenchi, al quale sia stato attribuito il punteggio di 25 per il parere di diritto penale e di 25 per l’atto giudiziario in materia di diritto civile, giacchè l’anzidetto punteggio alfanumerico di insufficienza esprime di per sè un giudizio negativo esaustivo ed eloquente.
2. E’ inammissibile il ricorso proposto dal concorrente non ammesso alla prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, nella parte in cui lamenta eccesso di potere per disparità  di trattamento e di ingiustizia manifesta, ove il proposto gravame non risulti notificato ad alcuno dei controinteressati.
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ordinanza 6 marzo 2012, n. 918; ric. n. 1193 – 2011; ric. TAR n. 1874 – 2011
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N. 00941/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01874/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2011, proposto da:

Saverio Tedesco, rappresentato e difeso dall’avv. Silvano Nobili, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione sul sito internet dell’ordine degli avvocati di Bari in data 28.6.2011, ore 20.00 nella parte in cui non risulta menzionato fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche il ricorrente, siccome escluso sulla base del verbale dell’ 11 aprile 2011 della Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Napoli dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2010 – indetto con D.M. 13.7.2010, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 25 per il parere di diritto penale e di 25 per l’atto giudiziario in materia di diritto civile;
nonchè di ogni altro atto a questi connesso, conseguenziale o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte resistente il difensore, l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari, per l’Amministrazione resistente; nessuno è comparso per il ricorrente;
 

CONSIDERATO che il punteggio alfanumerico di insufficienza, (punti 25) attribuitogli sia nell’elaborato di diritto penale che nell’atto giudiziario esprime di per sè un giudizio negativo esaustivo ed eloquente;
RILEVATA altresì l’inammissibilità  del secondo motivo di ricorso, considerato che il presente ricorso non risulta notificato ad almeno uno dei controinteressati, autori degli elaborati rispetto ai quali il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per disparità  di trattamento ed ingiustizia manifesta;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)