1. Giustizia e processo –  Dia –  Impugnabilità  –  Dopo modifica dell’art.19 della L. n. 241/1990 ad opera della L. 148/2011- Esclusione – Azione avverso il silenzio- Mancato esperimento azione processuale- Inammissibilità  azione di accertamento


2. Giustizia e processo – Avviso di avvio del procedimento espropriativo – Natura dell’atto – Insussistenza di immediata lesività – Inammissibilità  azione impugnatoria

1. Non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della Dia per la realizzazione di impianto eolico, non costituendo quest’ultima provvedimento tacito direttamente impugnabile secondo quanto prescritto dall’art.19 della L. n. 241/90 come modificato dalla L. n. 148/2011. Unica azione esperibile dall’interessato è quella avverso il silenzio – disciplinata dall’art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010- in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione sollecitata dallo stesso al compimento delle necessarie verifiche successive alla presentazione della Dia. Pertanto è inammissibile l’azione di accertamento esperita avverso tale atto (nella specie, la mancata attivazione del privato al fine di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione in epoca successiva all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 148/2011 – a partire dal 17.9.2011-, unitamente al mancato esperimento di un’azione processuale finalizzata a contrastarne il silenzio, comporta il rigetto dell’istanza cautelare proposta).


2. Non costituisce atto autonomamente impugnabile in sede processuale l’avviso di avvio del procedimento espropriativo in quanto atto endo-procedimentale non immediatamente lesivo.

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Ric. TAR n. 1769 – 2011

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N. 00932/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01769/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2011, proposto da Monaco Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Schirone, con domicilio eletto in Bari, via Don Guanella, 15/G;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
Regione Puglia; 

nei confronti di
Loreto Errico;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della DIA n. 316/2008 del 13.8.2008 (prot. n. 21403 del Comune di Cerignola) per la realizzazione di un impianto eolico di potenza non superiore a 1 MW in agro di Cerignola – Località  Montarcucci;
– dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo prot. n. 19020 del 27.7.2011 emesso dall’Ufficio Espropri del Comune di Cerignola e notificato in data 1.8.2011;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Fabio Schirone, Angela Paradiso e Giuliana Nitti;
 

Rilevato che in forza dell’art. 19, comma 6-ter legge n. 241/1990 (comma introdotto dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011): “La segnalazione certificata di inizio attività , la denuncia e la dichiarazione di inizio attività  non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, in forza della menzionata disposizione l’azione di accertamento esperita da parte ricorrente appare inammissibile, potendo questi proporre unicamente l’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. dopo aver sollecitato invano l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione;
Ritenuto, inoltre, che a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo comma 6-ter (i.e. 17 settembre 2011) il Monaco era onerato dall’attivarsi al fine di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione per poi, in caso di inerzia, eventualmente esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 cod. proc. amm.; che tuttavia il Monaco non ha posto in essere detta attività  e non ha azionato la domanda prevista dal codice del processo amministrativo per contrastare il silenzio della pubblica amministrazione;
Considerato che il gravato avviso di avvio del procedimento espropriativo è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; che le questioni indennitarie formulate dal Monaco a pag. 8 dell’atto introduttivo competono alla giurisdizione del giudice ordinario;
Rilevato, infine, che non sussiste il presupposto cautelare del periculum in mora, venendo in rilievo pretese di carattere meramente patrimoniale di parte ricorrente eventualmente risarcibili per equivalente;
Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa la spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)