Rinnovabili – Sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Conseguenze sull’iscrizione nel registro dei grandi impianti del GSE – Danno grave ed irreparabile – Sussiste

La precedenza della richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti tenuto dal Gestore dei servizi energetici costituisce criterio di priorità  per l’accesso alle tariffe incentivanti previste in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica ex art. 12 D. lgs. 387/03, impedendo l’iscrizione a detto registro, arreca un grave pregiudizio alla ricorrente senza, peraltro, rispondere ad alcun apprezzabile interesse pubblico.
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Ric. TAR, n. 1842 – 2011
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N. 00920/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01842/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2011, proposto da Alerion Energie Rinnovabili s.r.l., rappresentata e difeso dagli avv.ti Germana Cassar, Andrea Leonforte e Mattia Malinverni, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota della Regione Puglia AOO 159 12/07/2011-0008992, emessa il 12 luglio 2011;
della nota della Regione Puglia AOO-159 05/09/2011-0010537, emessa il 5 settembre 2011, avente ad oggetto l’avvio del procedimento di declaratoria della decadenza dall’autorizzazione unica n. 10/2011 e la contestuale sospensione dell’efficacia della medesima autorizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Germana Cassar e Tiziana Colelli;
 

Considerato, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare e della verifica della sussistenza del periculum in mora, che la precedenza della richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti (tenuto dal Gestore dei servizi energetici) costituisce criterio di priorità  per l’accesso agli incentivi, cosicchè la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica n. 10 del 21 gennaio 2011, disposta dalla Regione con il secondo dei provvedimenti gravati, risulta arrecare un grave pregiudizio alla ricorrente (senza, peraltro, rispondere ad alcun apprezzabile interesse pubblico);
Considerato, quanto al fumus boni iuris, che la ricorrente ha prospettato alla Regione circostanze meritevoli di valutazione, in ordine alla incerta sostenibilità  economico-finanziaria dell’investimento, per effetto del mutamento del regime degli incentivi statali medio tempore sopravvenuto;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della novità  delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti della nota della Regione Puglia AOO-159 05/09/2011-0010537 del 5 settembre 2011, nella parte in cui dispone la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica n. 10/2011.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)