1. Pubblico impiego –  Sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91 d.p.r. n. 3/1957 – Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale – Richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato – Non comporta ammissione responsabilità 
 
2. Pubblico impiego –  Sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91 d.p.r. n. 3/1957 – Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale – Richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato – Non giustifica allontanamento dal servizio – Ulteriori indizi di colpevolezza – Necessità 
 
3. Pubblico impiego – Sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91 d.p.r. n. 3/1957 – Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale – Misure cautelari monocratiche ex art. 56 del codice del processo amministrativo – Danno grave e irreparabile – Sussiste
 

 
1. La richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato per la definizione della propria posizione processuale non comporta alcuna ammissione di responsabilità .
  
2. La ritenuta equiparazione sul piano processuale della richiesta di rito abbreviato al provvedimento di rinvio a giudizio non appare di per sè sola idonea a giustificare l’allontanamento dell’interessato dal servizio, in mancanza di altri indizi di colpevolezza idonei a incrinare l’immagine e la reputazione dell’Amministrazione.
 
3. L’esecuzione di un provvedimento di sospensione cautelare, in attesa dell’esito del giudizio abbreviato, è idoneo a causare un danno grave e irreparabile in capo al dipendente destinatario di tale provvedimento disciplinare.
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Vedi ric. TAR n. 1698 – 2011
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N. 00870/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01698/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2011, proposto da Ettore Cicinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sardone e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 1; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Magnifico Rettore dell’Università  degli Studi Bari n. 5564, datato 26 settembre 2011, a mezzo del quale è stata disposta la sua sospensione cautelare dal servizio ex art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, fino alla data del 31 dicembre 2011, con riserva di adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all’esito del giudizio abbreviato fissato per l’udienza del 29 novembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone;
 

Vista la natura del reato ascritto al ricorrente;
Vista la motivazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 813 del 3 ottobre 2011, da intendersi qui integralmente richiamata;
Considerato che dal provvedimento impugnato discende un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del decreto n. 5564 del 26 settembre 2011.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500, oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)