Giustizia e processo – Richiesta misure cautelari monocratiche – Presupposti di rito e di merito – Insussistenza – Reiezione

Va respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., peraltro non ritualmente diretta al Presidente del Tribunale, in assenza dei caratteri di gravità  ed irreparabilità  del danno lamentato.

N. 00546/2011 REG.PROV.PRES.
N. 01798/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2011, proposto da: 
Prima Vera S.p.A., in proprio e quale capogruppo di a.t.i. con Panta Medical S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 165; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari; 

nei confronti di
T.E.A. S.r.l.; 

per l’esecuzionwe
della sentenza del T.a.r. Puglia – sede di Bari – I Sezione – n. 476/11, resa pubblica in data 24 marzo 2011 e notificata in data 29 luglio 2011;
nonchè per la dichiarazione di nullità  degli atti specificamente indicati in ricorso; per l’adozione in via diretta dall’adito Tribunale del provvedimento conclusivo del procedimento; per il risarcimento dei danni meglio indicati in ricorso e per la condanna di ciascuna delle controparti al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. con atto depositato in data 2 novembre 2011, col quale si chiede, altresì, l’adozione di idonee misure cautelari nelle more della decisione del ricorso per ottemperanza;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (23 novembre 2011) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il citato atto depositato in data 2 novembre 2011, il danno derivante alla ricorrente dalla perdurante inottemperanza dell’Amministrazione non riveste i caratteri della gravità  ed irreparabilità ;
Ritenuto, pertanto, che la suddetta domanda di provvedimento monocratico – peraltro, non ritualmente diretta al Presidente del Tribunale – debba essere respinta;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 23 novembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare sopra specificata.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 novembre 2011.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)