Edilizia e urbanistica – Opere abusive su area demaniale – Ordinanza di rimozione – Censure di natura formale e procedimentale – Attività  vincolata – Applicazione dell’art. 21 octies legge n. 241/1990 – Illegittimità  – Non sussiste

A fronte di provvedimenti motivati dalla necessità  di reprimere opere abusive su area demaniale che risultino interdittive della fruizione della viabilità  comunale, ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990 i vizi  di natura formale e procedimentale non assumono capacità  invalidante, essendo l’attività  di autotutela demaniale del tutto vincolata.
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Vedi ric. TAR n. 1709 – 2011
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N. 00849/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01709/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2011, proposto da:

Giuseppe Francesco Mangiacotti, rappresentato e difeso dagli avv. Annarita Armiento, Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli n.126;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo in persona del Sindaco pro tempore, Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio del Ministero della Difesa; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
“Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza” s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza di rimozione n.2l4 del Registro adottata in data 20.07.2011 e notificata il successivo 25.07.2011 a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo;
-del provvedimento prot.n.023861 deI 20.09.2011, notificato al ricorrente in pari data, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, rubricato “inizio procedimento per esecuzione d’ufficio di rimozione cancello realizzato su suolo demaniale di cui all’ordinanza n.214 del 20.07.2011 a carico di MANGIACOTTI GiUSEPPE FRANCESCO…”
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter, anche se non ancora conosciuto, per il quale ci si riserva di presentare motivi aggiunti ivi compreso ed ove occorra:
-della nota assunta al protocollo comunale in data 31.05.2011 al n. 14134 a firma del Comandante del 150 Reparto Infrastrutture, Ufficio Demanio, del Ministero della Difesa, ad oggi incognita;
-della nota prot.n.14134 datata 11.07.2011 resa dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Giovanni Rotondo allo stato non conosciuta;
-del parere reso in data 19.07.2011 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo ad oggi ignoto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Stefano Pio Foglia, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per il Ministero resistente.;
 

Il Collegio ritenuto ad un sommario esame l’insussistenza dei presupposti della fondatezza del ricorso, atteso che:
– i provvedimenti impugnati risultano motivati dalla necessità  di reprimere opere abusive su area demaniale, interdittive della fruizione della viabilità  comunale e che parte ricorrente non contesta tale dirimente circostanza fattuale, così come non fornisce elementi utili ai fini della prova della data di realizzazione della recinzione e del cancello;
– che dai documenti depositati in giudizio, risulterebbero sanate con condono n.994 del 12.10.2004 soltanto i lavori di ampliamento del fabbricato principale;
– che le censure formali/procedimentali dedotte non assumono capacità  invalidante ex art 21-octies l.241/90, essendo l’attività  di autotutela demaniale del tutto vincolata, esercitabile senza limiti temporali con conseguente inammissibilità  delle stesse doglianze di eccesso di potere (ex multis Consiglio di Stato sez VI 29 marzo 2011 n.1866);
Esclusa pertanto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza incidentale di sospensione.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)