Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione di opere abusive su immobile vincolato ex art. 2, r.d. 1497/39 – Posizionamento condizionatori su pareti esterne -Modesto impatto paesaggistico e urbanistico – Prevalenza interesse del privato ai fini della concessione della tutela cautelare

Il posizionamento dei condizionatori climatici esterni all’edificio, pur comportando alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore, può dirsi opera minore e sostanzialmente libera, non idonea a ledere l’interesse paesaggistico e urbanistico. Pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell’intervento sul corretto assetto del territorio.
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Vedi ric. TAR n. 1669 – 2011; sentenza 13 febbraio 2013, n. 347 – 2012
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N. 00847/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01669/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2011, proposto da:

Donato Di Marzo, rappresentato e difeso dagli avv. F.Sco Silvio Dodaro, Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;

contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra comunale via P.Amedeo 26; Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza 2011/00643 – 2011/130/0116 del 22.6.2011 (notificata l’1.7.2011), con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha ingiunto al ricorrente di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive realizzate ed al ripristino del precedente stato dei luoghi nonchè di provvedere, entro il medesimo termine, al pagamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del DPR n. 380/2011;
b) dell’ordinanza di sospensione lavori ed apertura di procedimento sanzionatorio prot. 240299 del 12.10.2010;
c) della nota prot. 7057 dell’1.6.2011 a firma del Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia;
d) della nota prot. 149728 del 10.6.2011 a firma del Responsabile P.O.S. Controllo del Territorio e V.E. del Comune di Bari;
e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il verbale di violazione urbanistico – edilizia n. 164/10 redatto da agenti della P.M. in data 30.9.2010 e, occorrendo, la deliberazione della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali di Bari adottata nella seduta del 17.11.1971.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori gli avv.to Antonio L. Deramo e F. Silvio Dodaro, per la parte ricorrente; l’avv. Augusto Farnelli, per il Comune resistente; nessuno è comparso per il Ministero resistente.;
 

Il Collegio ritenuta ad un sommario esame la fondatezza del ricorso, atteso:
– che il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore (art 10 comma 1 lett c) t.u. edilizia e art 146 d.lgs n.42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera (Consiglio di Stato parere 16 marzo 2005 n.2602/2003) non idonea a ledere in modo apprezzabile nè l’interesse paesaggistico nè tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo “provvisorio” apposto ai sensi dell’art 2 l.1939 n.1497;
– che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell’intervento sul corretto assetto del territorio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
Le spese della presente fase cautelare quanto al Comune di Bari seguono la soccombenza secondo dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione con il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata istanza incidentale di sospensione e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2012.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente, che liquida in 2.000 euro, oltre ad accessori di legge; compensa con il Ministero.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)