1. Edilizia e urbanistica – Immobile adibito a deposito di materiale edile in area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria – Condono – Esclusione –  Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Area soggetta a vincolo paesistico – Sanatoria ex art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l.n. 326/2003 – Esclusione

1. Un immobile adibito a deposito di materiale edile, realizzato abusivamente in zona destinata ad opere di urbanizzazione secondaria, non è condonabile per contrasto con tale disciplina urbanistica (nella specie, lo strumento urbanistico approvato precedentemente alla presentazione dell’istanza di condono consentiva, nell’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria, soltanto la costruzione “di attrezzature per il gioco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar, ristoro e ricoveri, impianti sportivi per allenamento¦”).


2. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito in l.n. 326/2003, non sono suscettibili di sanatoria le opere edilizie abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo paesistico.
 
Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 14 dicembre 2011, n. 5488; ric. n. 9293 – 2011;
Ric. TAR n. 1834 – 2010

 

N. 00844/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01834/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Convertini, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Niccolò Pizzoli, n. 8;

contro
Comune di Locorotondo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Saracino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Gargano in Bari, via Principe Amedeo, n. 190; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso principale:
– della nota 23.9.2010 prot. n.14725 del Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Locorotondo, con cui è stato comunicata l’inamissibilità  di un’istanza di condono presentata dal Convertini;
– della successiva ingiunzione 28.92010 prot. n.144 con cui il Capo Settore urbanistica del Comune di Locorotondo ha ingiunto “la riduzione al pristino stato”;
– di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui ove occorra la relazione di sopralluogo 9.7.2010 prot. n. 11082 e la comunicazione di abuso 25.09.2010 prot. n. 14865, ad oggi sconosciuta al ricorrente;
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della nota del Comando Polizia Municipale – Servizio Polizia Edilizia – del Comune di Locorotondo prot. n. 14865 del 25.09.2010 avente ad oggetto “Comunicazione di abuso edilizio ai sensi dell’art. 27, comma 4, del TU – DPR n. 380 del 201 e ss. mm. Ii;
– della nota del Comune di Locorotondo Settore Urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica Edilizia – prot. n. 11082 del 9.7.10, avente ad oggetto “Relazione tecnica di sopralluogo presso area in Via G. Di Vittorio, interessata da deposito di materiale edile vario, eseguito in assenza di permesso di costruire. Proprietà  Sig. Giovanni Convertini”.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Locorotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alfredo Caggiula per la parte ricorrente e l’avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Michele Saracino, per il Comune resistente;
 

 

VISTA l’ordinanza n. 331 del 14 aprile 2011 con la quale questa Sezione ha disposto l’immediata attivazione di un tavolo di concertazione, e rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 29 giugno 2011;
VISTO il provvedimento successivamente adottato dal Comune di Locorotondo ed impugnato dal sig. Giovanni Convertini con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:
– che le opere da condonarsi, così come risultante in atti da tutta la documentazione acquisita in giudizio, come descritte nella “domanda di condono” del 6 luglio 2011, a seguito del verbale del tavolo di concertazione di cui alla suddetta ordinanza, devono ritenersi non condonabili per contrasto con la disciplina urbanistica, come specificato dal Comune di Locorotondo nel provvedimento da ultimo impugnato, già  solo per il loro uso di “deposito di materiale edile”, dichiarato dallo stesso ricorrente, che contrasta con la tipizzazione dell’area a zona di urbanizzazione secondaria S2B destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, tipizzazione prevista dal vigente P.R.G. approvato precedentemente alla istanza di condono, presentata in data 10 dicembre 2004 ai sensi del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003 n. 326; per quello che in questa sede interessa “in tali zone è consentita la costruzione: a) di attrezzature per il giuoco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar, ristoro e ricoveri, impianti sportivi per allenamento¦.”;
– che, essendo l’area interessata pacificamente sottoposta a vincolo paesistico, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, non sono sanabili le opere edilizie abusivamente realizzate in dette aeree (cfr. sentenze Corte Costituzionale del 6 novembre 2009, n. 290 e T.A.R. Bari, Sezione III, del 25 maggio 2011 n. 805);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Locorotondo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)