Edilizia e urbanistica – Ordinanza comunale di sospensione lavori e divieto di
attività  commerciali – Modifiche consistenti  stato dei luoghi – Inagibilità  – Necessità  nuovo certificato di prevenzione incendi –  Obbligo
ripristino stato dei luoghi in assenza di titolo – Sussistenza

Deve ritenersi legittima un’ordinanza
comunale di sospensione lavori, ripristino dello stato dei luoghi e
divieto di attività  commerciali in caso di modifiche consistenti dello stato
dei luoghi senza un valido titolo (realizzazione in un capannone di numerosi
box sub-affittati a terzi per attività  di vendita), in quanto sussiste la  necessità 
di acquisire un nuovo certificato di prevenzione incendi, di talchè  l’immobile
non può considerarsi agibile.
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Vedi TAR, ric. n. 1487 – 2011
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N. 00835/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01487/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2011, proposto da:

Mercato Cinese Sas di Chen Yuezen, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Francesco Racanelli in Bari, corso Cavour N.60;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Ministero dell’Interno, Comando Generale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Soft Line Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Paccione, Francesco Maria Colonna Venisti, con domicilio eletto presso Francesco Maria Colonna Venisti in Bari, via Abbrescia 70; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) Ordinanza di sospensione lavori, ripristino dello Stato dei luoghi e divieto di attività  commerciali emessa in data 22 luglio 2010 dal Comune di Modugno prot. 37385 ai sensi dell’art. 27 comma 3 ed art. 33 Dpr 380 del 6 giugno 2001 con la quale è stato Ordinato alla Mercato Cinese sas:
a) la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 17 comma 3 dpr 390/2001 per l’ampliamento indicato al punto 4;
b) di ripristinare lo stato dei luoghi rispetto a quanto assentito con permesso di costruire in sanatoria nr 123 del 18.12.2009 e agibilità  prot. 15704 del 21.3.2010 nonchè DIA del 30.12.2010 ai sensi dell’art. 33 configurandosi ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di titolo;
c) il divieto di esercizio di attività  commerciali in assenza di esplicito certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco per attività  commerciale ed idonei titoli abilitativi edilizi per l’esercizio delle attività  comprese le autorizzazioni prescritte dalla legge;
2) provvedimento in data 27 luglio 2011 del Ministero dell’Interno- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari prot. 19611 pratica 388882 pos 51964 denominato Verbale di Prescrizione con il quale si comunicava che se il titolare volesse proseguire la attività  di vendita nell’opificio dovrà  avviare le procedure per il certificato di prevenzione incendi per attività  87 del DM 16.2.1982;
Inoltre considerato che la attività  non è adeguabile con piccole ed immediate opere si riteneva che la stessa non potesse essere proseguita neanche temporaneamente e che quindi debba essere immediatamente sospesa.
¢ Il tutto sul presupposto che il capannone sia suddiviso in nuerosi stands adibiti alla vendita al dettaglio di capo di abbigliamento bigiotteria e casalinghi.
3) del Processo verbale di sospensione di attività  di vendita redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Modugno in data 29.7.2011 con il quale si è proceduto alla sospensione della attività  di vendita posta in essere dalla Società  mercato Cinese sas in esecuzione del punto C) della ordinanza del 22.7.2011 impugnata sub 1);
4) ove occorra del verbale di accertata ciolazione amministrativa redatto in data 28.7.2011 per presunta violazione della norma di cui all’art.li 9 e 22 del DLGS 11°/1998;
Nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Ministero dell’Interno e di Comando Generale dei Vigili del Fuoco e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di Soft Line Spa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. Racanelli, C. Carlucci, L. Paccione, F. M. Colonna Venisti e l’avv. dello Stato F. Manzari;
 

il Collegio,
– rilevato che, a prescindere dalla disamina dell’asserita natura di un centro commerciale, le modifiche realizzate dalla ricorrente all’interno del capannone di proprietà  della Soft Line s.r.l., consistenti nella realizzazione di numerosi box sub-affittati a terzi, abbiano determinato la necessità  di acquisire un nuovo certificato di prevenzione incendi, di talchè all’attualità  l’immobile affittato alla ricorrente non può considerarsi agibile;
– considerato che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso, con la nota 27 luglio 2011 prot. 19611, l’avviso che l’attività  esercitata all’interno dei locali medesimi debba essere sospesa nel tempo necessario ad adeguare gli stessi alla normativa anti-incendio;
– ritenuto che nella valutazione dei contrapposti interessi debba prevalere quello afferente la tutela della pubblica incolumità ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in E. 1.000,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle controparti costituite in giudizio.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)