Procedimento amministrativo – Esame di abilitazione
avvocato – Prova scritta – Rivalutazione prova – Presupposti

E’ possibile che, con ordinanza cautelare, sia ordinato alla Commissione d’esame del concorso per
l’abilitazione dell’avvocato di procedere alla rivalutazione degli elaborati delle
prove scritte; ciò soltanto se dal gravame emergano elementi che, anche alla
sommaria delibazione propria della fase cautelare, inducano a giustificare
siffatta necessità .
* * * 
Vedi ric. n. 1640 – 2011
* * * 

 
N. 00827/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01640/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2011, proposto da:

Rossana Testa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Pio Foglia e Annarita Armiento, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli, n. 126;

contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui al verbale n.1° del 18.02.2011, recante “revisione dei lavori relativi alle prove scritte degli esami di Avvocato” con il quale veniva attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 82 punti, con conseguente non ammissione della medesima alle prove orali, reso dalla Commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2010, presso la Corte di Appello di Napoli (XIV Commissione esaminatrice) e ratificato dalla Commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2010, presso la Corte di Appello di Bari, conosciuto il successivo 20.07.2011, a seguito di apposita istanza di accesso ex art.22 L.241190 e s.m.i.;
– dei giudizi e delle valutazioni negative espresse dalla Commissione d’Esame in riferimento al parere in materia di diritto penale e all’atto gliudiziario defensionale in materia di diritto privato di cui al verbale deI 18.02.2011;
– dei criteri di valutazione degli elaborati scritti dei candidati adottati dalla Commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2010, presso la Corte di Appello di Napoli (XIV Commissione esaminatrice) e ratificati dalla Commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2010, presso la Corte di Appello di Bari, ad oggi ignoti.
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuto, per il quale si riserva di presentare motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Stefano Pio Foglia per la ricorrente e l’avv. dello Stato Filippo Patella per le Amministrazioni statali resistenti;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a giustificare la necessità  di una ulteriore valutazione dei due elaborati della ricorrente;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)