Detenzione autorizzata di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. – Comporta obbligo di diligenza nella loro custodia – Diniego di tutela cautelare – Fattispecie

Il possesso del titolo autorizzatorio per la detenzione di armi da fuoco, non esonera il beneficiario dal controllo amministrativo, e tale posizione soggettiva ben può essere compressa e cedere nei casi in cui l’interessato risulti aver posto in essere una condotta reprensibile con riferimento alla custodia di armi (nella specie, il ricorrente aveva lasciato incustodito il fucile legittimamente detenuto per uso di caccia nel proprio autocarro).
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, ordinanza 14 dicembre 2011, n. 102; ric. n. 9529 – 2011; Ric. TAR n. 1632 – 2011
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N. 00828/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01632/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2011, proposto da:

Antonio Carchia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, n. 15;

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero della Difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto prot. Nr. 679.10/Area 1 bis del 5-4-2011, notificato il 12-5-2011, con cui il Prefetto di Foggia disponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.;
-della nota n.0129576/4-3 “P” del 12-7-2010, conosciuta ìn data 8-6-2011 a seguito di istanza 14-5-2011 di accesso ai documenti amministrativi, con cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia proponeva l’applicazione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
-ed ove occorra, della Circolare telegrafica del Ministero dell’Interno prot. nr.557/P.A.S.4901.10171 (1) del 19-4-2004, ancorchè non conosciuta;
-di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorchè non conosciuto
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Maiellaro, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Filippo Patella, per le Amministrazioni statali resistenti;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che pur dopo il rilascio del titolo autorizzatorio, la posizione soggettiva del beneficiario resta comunque soggetta al controllo amministrativo e ben può essere compressa e cedere nei casi in cui l’interessato risulti aver posto in essere una condotta reprensibile con riferimento alla custodia di armi;
RITENUTO che il fatto in sè di aver lasciato il fucile, da esso detenuto in quanto titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, nel proprio autocarro incustodito è sufficiente a concludere che nella fattispecie non può dirsi che il sig. Carchia abbia tenuto una condotta conforme al canone necessario di diligenza nella custodia delle armi, considerata la facilità  e frequenza con cui il furto può essere perpetrato, attese, altresì, le tecniche attualmente usate in questa tipologia di reati dai malviventi ed avendo già  subito peraltro, come rappresentato, numerosi furti (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 660 del 25 marzo 2009) ;
CONSIDERATO altresì che il ricorrente non ha chiarito, nè in sede di ricorso, nè in sede di richiesta di riesame del provvedimento impugnato, il luogo dove abitualmente custodiva il fucile che gli è stato rubato;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il sig. Antonio Carchia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero dell’Interno.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)