Rinnovabili, la Corte costituzionale si pronunzia sulle linee guida nazionali

Riceviamo dalla collega Cristina Leone e pubblichiamo il seguente commento alle sentenze della Corte costituzionale n. 275 del 21.10.2011 e n. 308 del 11.11.2011. 

Si tratta della prime due pronunce in cui  viene chiarita la portata e la natura delle Linee Guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010 rispetto all’operato regionale successivo, peraltro ricche di spunti di riflessione, perchè pongono dei distinguo fra il caso delle Province autonome (e, mutatis mutandiis, per le Regioni a statuto speciale) e le Regioni a statuto ordinario.Nel primo caso, la sentenza 275/2011, nel chiarire la natura di fonte secondaria (regolamentare) delle Linee Guida nazionali, ha dichiarato che esse non sono applicabili alla Provincia Autonoma di Trento (nonchè con effetto espansivo anche a quella di Bolzano, in ragione dell’equiparazione statutaria delle due Province ), ed in particolare non lo sono i due paragrafi delle Linee Guida nazionali  12.1. e 17.1  in materia  di individuazione delle aree non idonee all’istallazione degli impianti da FER, che costituivano oggetto del ricorso presentato alla Corte dalla Provincia Autonoma di Trento. La pronuncia nondimeno ha statuito che rimane obbligo inderogabile anche nei confronti delle Province Autonome la necessità  di individuare le aree non idonee in modo  coerente con la quota minima regionale di produzione di energia da FER (c.d burden sharing, di cui però ancora si attende l’approvazione da parte del Governo).Nel secondo caso, la sentenza 308/2011 ha annullato taluni divieti localizzativi di impianti eolici introdotti dalla Regione Molise con l.r. 23/2010 (in particolare nelle aree soggette a vincolo ai sensi del codice del paesaggio) in quanto essa non ha osservato le modalità  di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa delle Linee Guida nazionali, che “costituisce corretta proiezione, sul piano normativo, delle competenze costituzionali rilevanti nel settore”.  La Corte ha chiarito che tali limitazioni localizzative prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti e che il legislatore regionale ha individuato le aree in questione “senza una adeguata e preventiva istruttoria che tenesse conto dei diversi interessi coinvolti, così come prevista dalle linee guida [nazionali], vietando l’installazione di ogni tipo di impianto alimentato da fonte di energia alternativa, indipendentemente dalla sua tipologia o potenza”.
avv. Cristina Leone

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