Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento dell’infermità  dipendente da causa di servizio – Giurisdizione esclusiva- Verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. -Ammissibilità 

Non incontrando alcun limite istruttorio e cognitorio nell’accertamento controverso con la p.A., il giudice amministrativo, qualora lo ritenga necessario, può disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  lamentate dal ricorrente, dipendente pubblico.

N. 00015/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2010
REG.RIC.           
     
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
393 del 2010, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall’avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari, Via Melo, 205;

contro
Ministero della Difesa – Direzione
Generale Pensioni Militari, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri; Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domicilia in Bari, Via Melo,
97; 
per
l’annullamento
del decreto n. 317/N posizione 646199/A
del Ministero della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del
collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva -III Reparto 8^
Divisione – I^ Sezione), datato 15.10.2009 e notificato in data 29.01.2010, con
il quale si ritengono non dipendenti da causa di servizio le patologie
sofferte, nonchè di qualsiasi altro atto precedente, conseguente e/o comunque
connesso con quello impugnato, ivi compreso il parere del Comitato di verifica
per le cause di servizio del Ministero dell’economia e finanza, datato
15.07.2009, integralmente riprodotto nel decreto n. 317/N,
ed il conseguente riconoscimento
delle patologie sofferte dal
Mar.A.s.U.P.S. -OMISSIS-, come dipendenti dal servizio;
e dell’equo indennizzo;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc.
amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
di Ministero della Difesa;
Vista l’Ordinanza Collegiale n.986 del
1°.8.2014, con cui questa Sezione ha ordinato alle Amministrazioni il deposito
di ulteriore documentazione;
Vista la nota a firma del Responsabile
della Sezione Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari ed il foglio matricolare relativo al ricorrente,
entrambi prodotti in ottemperanza all’Ordinanza n. 986/2014 sopra detta;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
comma 8;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno
6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori,
avv. Floriana Mossa, su delega dell’avv. Antonio Maria La Scala, e avv. dello
Stato Donatella Testini;

Considerato che dalla documentazione
prodotta risulta che il ricorrente sia stato costantemente impegnato nell’espletamento
di numerose indagini, e adempimenti di servizio d’istituto, tali da provocargli
condizioni di particolare disagio e conseguente accumulo di stress e strapazzi
fisici;
Ritenuto pertanto opportuno disporre
ulteriori mezzi istruttori, al fine di accertare l’eventuale sussistenza del
nesso causale tra le patologie sofferte dal ricorrente e lo svolgimento del
servizio stesso;
Rilevato inoltre, come più volte affermato
da questa Sezione, che la presente controversia verte in materia di diritti soggettivi,
sia pur condizionati, e di giurisdizione esclusiva, e che il Giudice investito
della questione non incontra dunque alcun limite istruttorio e cognitorio
nell’accertamento del rapporto controverso con la Pubblica Amministrazione, ben
potendo in definitiva procedere a verificare il possesso, in capo al
ricorrente, dei requisiti di legge per l’ottenimento del beneficio richiesto;
Ritenuto conseguentemente necessario
disporre una verificazione, ai sensi dell’art.66 c.p.a., ai fini
dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità 
“Lomboartrosi con p.d. L4/L5, segni EMG di sofferenza neuromuscolare cronica
L4/L5 a sinistra” e “Cervicoartrosi con discopatia C5-C6”, da cui è affetto il
ricorrente, e la loro ascrivibilità  tabellare;
Ritenuto di designare, quale verificatore,
il Direttore dell’Unità  Operativa di Medicina del Lavoro del Policlinico di
Bari, o suo delegato, assegnandogli un termine di 90 (novanta) giorni,
decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della
presente decisione, per l’espletamento dell’incarico ed il deposito della
relazione tecnica, nel rispetto del contradditorio tra le parti;
Ritenuto infine di porre provvisoriamente
a carico del ricorrente, l’anticipo di euro 800,00 (ottocento/00) sul compenso
del verificatore;
Fissata l’Udienza Pubblica del 29.10.2015
per la prosecuzione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Bari, Sezione Seconda, riservata e sospesa ogni decisione di rito,
merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori nei sensi di cui in
motivazione e per l’effetto:
1) Designa il Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari, o suo delegato, quale
verificatore;
2) Oggetto della verificazione sarà 
l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità 
“Lomboartrosi con p.d. L4/L5, segni EMG di sofferenza neuromuscolare cronica
L4/L5 a sinistra” e “Cervicoartrosi con discopatia C5-C6″e la loro relativa
ascrivibilità  tabellare;
3) Assegna un termine di 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente
decisione, per l’espletamento dell’incarico e deposito della relazione tecnica;
a tal fine il verificatore, a mezzo raccomandata a.r., dovrà  comunicare alle parti
costituite, nel domicilio eletto, la data fissata per la visita del ricorrente
con preavviso di almeno 5 giorni;
4) Dispone provvisoriamente a carico del
ricorrente, la somma di euro 800,00 (ottocento/00), quale anticipo sul compenso
spettante al verificatore;
Fissa per la prosecuzione del giudizio
l’Udienza Pubblica del 29.10.2015.
Spese al definitivo.
Ordina alla Segreteria della Sezione di
provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Manda infine alla Segreteria di procedere,
in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle
generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della
parte.
Così deciso in Bari nella Camera di
Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)