Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza cautelare – Principio effettività  tutela – Obbligo riesame – Necessità 

L’ordinanza cautelare ha il solo compito di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato e l’effetto dell’accoglimento della sospensiva, di norma, è solo quello di impedire che per un certo periodo di tempo l’atto oggetto di impugnazione venga eseguito e con esso gli effetti che ne conseguono, ripristinando provvisoriamente lo status quo ante processum; alla luce del principio di effettività  della tutela, nel caso di mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare, il G.A. ha il solo potere di obbligare l’Amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione dell’istanza del ricorrente, in quanto, ancorchè in via incidentale e provvisoria e nelle more della decisione di merito, il provvedimento di diniego deve ritenersi tamquam non esset.

N. 01467/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2014, proposto da:

E. M., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli, n. 138;

contro
Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento con il quale la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, notificato in data 04.04.2014, Cat. A.11/2014/Imm.n.08/P.S.
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di adozione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’Ordinanza n. 375 del 27.6.2014 di questo Tribunale;
Vista l’istanza depositata in data 10.10.2014 con la quale il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’adozione delle più opportune misure attuative, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, per l’esecuzione dell’Ordinanza suddetta;
Visti gli articoli 59, 114, comma 5 cod. proc. amm;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Sangiovanni e avv. dello Stato Stato Donatella Testini;
 

Vista l’istanza depositata in data 10.10.2014 con la quale il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’adozione delle più opportune misure attuative, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, per l’esecuzione dell’Ordinanza n. 375 del 27.6.2014 di questo Tribunale, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno nelle more della definizione del giudizio di merito;
Vista altresì la nota depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 22.10.2014 con la quale la Questura di Bari ha precisato di non dover rilasciare alcun permesso di soggiorno in favore del ricorrente, evidenziando come l’Ordinanza suddetta abbia solo sospeso l’esecutività  del provvedimento impugnato e che l’effetto dell’accoglimento della sospensiva, di norma, è solo quello di impedire che per un certo periodo di tempo l’atto oggetto di impugnazione venga eseguito e con esso gli effetti che ne conseguono, ripristinando provvisoriamente lo status quo ante processum;
Tenuto conto che questo Collegio, con l’Ordinanza n. 375 del 27.6.2014, ha evidenziato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sembrerebbe doversi ritenere che nel caso di specie non sia stato salvaguardato il diritto al contradditorio del ricorrente, atteso che non parrebbe essergli stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
Considerata la particolare situazione in cui si trova il ricorrente;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1 del cod.proc.amm. e secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, il giudice amministrativo deve assicurare una tutela piena ed effettiva;
Tenuto conto, tuttavia, che questo Collegio non può in alcun modo sostituirsi alla Questura di Bari nell’esercizio del suo potere;
Ritenuto, pertanto, alla luce del principio di effettività  della tutela, di poter far discendere dall’Ordinanza n. 375 del 27.6.2014 esclusivamente l’obbligo per l’Amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione dell’istanza di permesso di soggiorno presentata dal Sig. Mara Ermir in quanto, ancorchè in via incidentale e provvisoria e nelle more della decisione di merito, il provvedimento di diniego deve ritenersi tamquam non esset;
Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza di esecuzione dell’Ordinanza cautelare di che trattasi nei ristretti limiti di ordinare alla Questura di Bari di riesaminare l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno del Sig. M.E., tenendo conto di quanto statuito nell’Ordinanza stessa, garantendo, quindi, il diritto al contradditorio del ricorrente;
Ritenuto di dover fissare il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per dare esecuzione all’Ordinanza di che trattasi;
Ritenuto, infine, per il caso di ulteriore inadempimento della Questura di Bari, di nominare sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale dovrà  provvedere all’ esecuzione della menzionata Ordinanza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
Ritenuto sussistere valide ragioni di equità  per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sulla domanda di ottemperanza, la accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
– ordina alla Questura di Bari di provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente Ordinanza, al riesame della richiesta di permesso di soggiorno formulata del Sig. Mara Ermir nei termini di cui in motivazione;
– dispone sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione onerata, che a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), senza maturare alcun diritto al compenso, il Prefetto di Bari nominato con la presente Ordinanza commissario ad acta, con facoltà  di delega.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)