Processo amministrativo – Concorsi – Giudicato cautelare – Esecuzione – Omessa impugnazione atti successivi – Inammissibilità 
 

 
Il giudicato cautelare (nella fattispecie di ammissione con riserva ad una procedura concorsuale) non può spiegare efficacia qualora l’interessato abbia omesso di impugnare atti successivamente emanati dalla P.A.. Il dictum cautelare, infatti, non è idoneo a travolgere una fase amministrativa comunque autonoma, sebbene concatenata alla precedente, apparendo in contrasto con il principio di esecutività  ed esecutorietà  dell’atto amministrativo (il TAR ha precisato che, allo stesso, modo non può ammettersi la disapplicazione di atti non impugnati).
 

N. 01480/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2015, proposto da:

Giorgio Catalano, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Loiacono, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma n.147;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 

nei confronti di
Gianluca Accogli, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 94; 

per l’esecuzione dell’ordinanza Tar Puglia, Bari, n. 297 del 21.5.2015;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Gianluca Accogli;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Paola Loioacono e avv. Maddalena Torrente;
 

Rilevato che:
-il dott. Giorgio Catalano ha partecipato alla procedura “Future in research” e, poichè ne è stato escluso, ha impugnato la relativa graduatoria finale ottenendo di esservi inserito con riserva, giusta ordinanza di questa Sezione n. 297/2015;
-la procedura in questione risulta articolata in due fasi distinte: la prima, quella conclusasi con la graduatoria di cui si tratta, di competenza regionale ed incentrata sulla selezione di idee progettuali proposte da ricercatori; la seconda, demandata alle Università  e relativa all’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato, con a base l’idea progettuale di riferimento;
-il Dipartimento cui inerisce la proposta progettuale oggetto del ricorso in epigrafe è il DETO (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) che, risultato assegnatario di cinque progetti all’esito della fase 1, ha avviato le selezioni pubbliche, giusta bandi pubblicati in G.U. n. 23 del 24.3.2015;
-l’odierno ricorrente non ha impugnato i predetti bandi nè in questo giudizio nè, per quanto emerge dagli atti di causa, con gravame separato;
Considerato che:
– il dictum cautelare non è idoneo a travolgere una fase amministrativa comunque autonoma, sebbene concatenata alla precedente, apparendo in contrasto con il principio di esecutività  ed esecutorietà  dell’atto amministrativo, dovendosi escludere – per le medesime ragioni – la disapplicazione degli atti non impugnati e, peraltro, adottati da autorità  diversa da quella evocata nel presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, che -allo stato- i bandi rimasti inoppugnati, sebbene precedenti alla pronunzia cautelare di cui si chiede l’esecuzione, sono di ostacolo all’esecuzione dell’ordinanza stessa,
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza di cui trattasi.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)