Procedimento amministrativo – Contributi pubblici – Revoca – Tutela cautelare – Sospensione del provvedimento impugnato – Presupposti – Sussistono 

Sussistono i presupposti per sospendere in via cautelare la revoca di un contributo pubblico in precedenza assegnato, qualora il Ministero non abbia adeguatamente chiarito la sussistenza delle ragioni che abbiano comportato la decadenza del beneficio. 

N. 00717/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00669/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Centro Nautica S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, Via Crispi, n.6;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici siti in Bari, Via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege; 
Comune di Manfredonia; 

nei confronti di
Europrogetti & Finanza S.p.A., Equitalia S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/92 per la realizzazione di struttura balneare, prot. 0000428/6.3.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico,
nonchè (con ricorso per motivi aggiunti), della cartella di pagamento di Equitalia sud spa n.043201300081214 14 notificata il 26.3.2014.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Maurizio Savasta e Valter Campanile;
 

Rilevato che i chiarimenti forniti dal Ministero non fugano i dubbi sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione, in considerazione della circostanza che il verbale di allineamento quote e inizio lavori dell’8.10.2002 non sembra dare atto di alcun inizio dei lavori;
ritenuto, conclusivamente che – salvi i doverosi approfondimenti della fase di merito – vada confermata la sospensione della cartella impugnata con il ricorso per motivi aggiunti (unico per cui è stata richiesta la tutela cautelare);
ritenuto che le spese della presente fase derogano alla soccombenza in ragione delle argomentazioni dell’Amministrazione che evidenziano la particolarità  della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende la cartella di pagamento di Equitalia sud spa n.043201300081214 14.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2016, secondo calendario da determinarsi.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)