Procedimento amministrativo – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 – Sospensione finanziamenti – Prestazione di idonea garanzia

 
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2001, i procedimenti di erogazione dei fondi da parte degli organismi pagatori, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati, salvo che non venga prestata dai beneficiari, a norma del comma 2, idonea garanzia. (Nel caso di specie il TAR ha accolto parzialmente la domanda della ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la gravata sospensione dell’erogazione del finanziamento, in virtù di apposita polizza fideiussoria prestata dalla società  beneficiaria, a norma di bando, pari al 110% dell’anticipazione richiesta. Rilevando, inoltre, in riferimento agli altri finanziamenti sospesi, la possibilità  per la ricorrente di accedervi, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.228/2001).
 

Pubblicato il 20/10/2016
N. 00492/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00968/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2016, proposto da: 

Bioarpi Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Dalfino, C.F. DLFGPP64D15A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea Da Bari, n. 157; 

contro
Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Nucleo Antifrodi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
Regione Puglia, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota AGEA prot. n. 0006140 del 26.5.2016 di comunicazione di sospensione erogazioni e di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, in particolare della nota Comando Carabinieri NAC Salerno in data 14.10.2015, nonchè dei verbali di sopralluogo e di sequestro del Comando Carabinieri NAC Salerno;
e per il riconoscimento del diritto
della ricorrente a percepire le erogazioni meglio specificate nella narrativa del presente atto;
con condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento delle dette erogazioni e al risarcimento del danno per il ritardo nell’emissione del provvedimento oltre che per l’illegittimità  della condotta nonchè alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Nucleo Antifrodi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Dalfino e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che in linea di principio, in base alla normativa vigente, si imponeva la contestata sospensione nelle more dei necessari definitivi approfondimenti da parte dell’A.G. competente; 
Considerato tuttavia che, alla luce delle risultanze dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione sulla validità  della polizza fideiussoria, limitatamente alla domanda n. 54750342336 del 12.10.2015 relativa all’anticipazione di € 477.630,00 sul finanziamento ammesso con determinazione dell’Autorità  di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 del 14.9.2015 n. 295, non appaiono sussistere i presupposti per la gravata sospensione cautelare perchè la ricorrente ha prestato, a norma di bando, apposita polizza fideiussoria rilasciata da China Taiping Insurance n. CTIT1500967 per l’ammontare di euro 523.393,00, pari al 110% dell’anticipazione richiesta a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il contraente non avesse titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte (all.1 alla memoria depositata in data 16.9.2016), con scadenza finale prevista per il 17.9.2018;
Rilevato, quanto agli altri finanziamenti sospesi, che non ne è escluso in assoluto l’accesso, ben potendo la ricorrente ottenere detto beneficio, previa prestazione di analoga idonea garanzia ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 228/2001;
Considerato che l’accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende la nota AGEA prot. n. 0006140 del 26.5.2016, limitatamente alla sospensione dell’erogazione del finanziamento oggetto della domanda n. 54750342336 del 12.10.2015 relativa all’anticipazione di € 477.630,00 sul finanziamento ammesso con determinazione dell’Autorità  di Gestione del P.S.R. Puglia 2007/2013 del 14.9.2015 n. 295.
Fissa la discussione del merito all’udienza del 17 ottobre 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO