Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di sgombero dell’immobile – Sussistenza dei presupposti previsti ex lege – Legittimità   

 
L’ordinanza di sgombero deve ritenersi legittimamente assunta qualora sia assistita dai necessari presupposti per la sua adozione, vale a dire l’abusiva occupazione dello stabile e la non abitabilità  degli ambienti a causa delle gravi condizioni igieniche.
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TAR, ric. n. 255 – 2012; sentenza 20 agosto 2012, n. 1593 – 2012
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N. 00199/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00255/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, proposto da Grande Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Livrieri, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 472;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Totaro, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione prot. n. 6942/E/PM, prot. n. 21326/GEN emessa dal Comune di Valenzano – V^ Divisione – Area di Vigilanza – Servizi Ambientali – Sicurezza il 20.12.2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Livrieri e Francesco Totaro;
 

Rilevato che il gravato provvedimento, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare adeguatamente motivato in ordine ai presupposti che legittimano l’Amministrazione comunale alla sua adozione (i.e. abusiva occupazione dello stabile e non abitabilità  degli ambienti a causa delle gravi condizioni igieniche); che, pertanto, l’ordine di sgombero dell’immobile per cui è causa non appare viziato;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)