Bozza di esposto alla Commissione europea

Cari soci, il Direttivo ha redatto in bozza questo esposto per la Commissione europea, quale iniziativa da valutare per reagire alle recenti previsioni di legge in materia di elevazione discriminatoria dei costi della giustizia. Attendiamo vostri commenti e suggerimenti anche in ordine alla possibilità  di far sottoscrivere l’atto anche alle Camere e alle Associazioni consorelle.

Al Presidente della Commissione
dell’Unione Europea
Rue de la Loi n. 200
B-1049 BRUXELLES
BELGIO
ESPOSTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA
 
Oggetto: Richiesta ai sensi
delle norme di cui agli articoli 258-260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea  di
avvio della procedura di infrazione per violazione degli obblighi comunitari nei
confronti della Repubblica italiana in riferimento all’art. 4, comma 3, del
Trattato sull’Unione europea e per la violazione della Direttiva 2007/66/CE del
Consiglio nella parte in cui prevede il miglioramento dell’efficacia delle
procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; nonchè
per la violazione delle norme e dei principi del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e
della Carta dei diritti fondamentali del’Unione europea in tema di accesso alla
giustizia, concorrenza, libera circolazione di persone, beni e servizi, libertà 
di  stabilimento, non
discriminazione, proporzionalità , ragionevolezza.
 
A) Per l’introduzione da  parte dello Stato italiano di alcune
norme che hanno rideterminato il contributo unificato per l’accesso alla
giustizia amministrativa, con riferimento specifico alle controversie relative
agli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, in un importo
forfetario, che prescinde dal valore della controversia,  pari a € 4.000 per il ricorso
principale di primo grado, ulteriori € 4.000 per i motivi aggiunti che
introducano domande nuove, ed  €
4.000  per il ricorso incidentale,
nonchè per i medesimi importi nel giudizio d’appello (€ 4.000 per il ricorso
in appello; € 4.000 per l’appello incidentale). V’è inoltre la previsione
dell’aumento del predetto contributo della metà  (€ 2.000) ove il difensore non
indichi, nel ricorso, nei motivi aggiunti o nel ricorso incidentale (e nei
corrispondenti atti in grado d’appello), il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax. Infine  v’è la previsione, nel caso  in cui la decisione del ricorso sia
fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati,
della condanna d’ufficio nei confronti della parte soccombente ad una sanzione
pecuniaria non inferiore al doppio (minimo € 4.000) e non superiore al
quintuplo (massimo € 20.000) dell’importo del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio versato in favore dello Stato.
 
B) Attraverso l’elevazione
indiscriminata dell’importo (ad es., per il ricorso e per l’appello il costo
standard è pari ad € 8.000) e  la
moltiplicazione dei casi in cui è necessario versare il contributo unificato in
materia  di appalti pubblici (ad
es., per i motivi aggiunti € 4.000), nonchè alla luce del doppio regime
sanzionatorio appena cennato, sempre parametrato al costo base del contributo
unificato, che può cagionare un esborso ulteriore fino ad € 22.000 si comprime
in modo evidente l’esercizio del diritto di difesa:
B.1  ostacolando l’accesso alle procedure previste dalla legge
per i ricorsi  in materia di
aggiudicazione degli appalti;
B.2 limitando fortemente il
controllo giurisdizionale circa la legittimità  dell’operato delle stazioni
appaltanti e, in definitiva,
B.3 falsando il regime della libera
concorrenza (diversi casi che presentano manifeste violazioni della disciplina
della concorrenza sfuggiranno al vaglio di legittimità  del giudice
amministrativo) nonchè
B.4 violando il principio di non
discriminazione degli operatori economici (l’entità  e la moltiplicazione del contributo, in quanto totalmente
svincolate dal valore della causa, incidono pesantemente sulle imprese
partecipanti ad appalti di rilievo comunitario e nazionale,  di media e modesta entità , che
rappresentano la quasi totalità  delle imprese italiane, mentre per gli
affidamenti più cospicui, riservati ai grandi gruppi imprenditoriali,  il contributo forfettario è destinato a
gravare in misura assai minore);
B.5 di conseguenza, restringendo
ingiustificatamente le occasioni di espletamento della libera prestazione dei
servizi e dell’attività  professionale da parte degli avvocati amministrativisti.
 
C) Tutto ciò in violazione:
 
– delle norme di cui agli articoli
1, commi 1, 2 e 3 della direttiva 89/665/CE nel testo sostituito dall’art.1
della direttiva 2007/66/CE dell’11.12.2007;
– dell’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di non discriminazione,
trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità   e dell’ “effetto utile”;  
– delle norme di cui agli articoli 45
e ss.,  49 e ss.,   101 e ss., 67, co.4,   del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
* * * *
1) La Camera amministrativa degli
avvocati e procuratori legali di Bari,
con sede in Bari presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
alla piazza Massari nn. 6, associazione senza scopo di lucro costituita il 16 dicembre 1995 per notar Michele
Buquicchio (atto rep. 21525 – racc. 8258, registrato a Bari il 28 dicembre
1995) che persegue il fine di tutelare l’attività  professionale degli avvocati
amministrativisti, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro
tempore Signor Fulvio Mastroviti (avvocato), elettivamente domiciliata ai fini
del presente atto presso lo studio dello stesso in Bari (IT) alla via Quintino
Sella n° 40 – 70122;
2) I sottoscritti signori cittadini
italiani, tutti esercenti la professione legale (avvocati italiani) essendo a
ciò abilitati secondo le norme dell’ordinamento nazionale italiano,
elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in Bari presso¦¦¦..
– Signor Giuseppe Macchione (avvocato), iscritto all’Ordine degli
avvocati di Bari dal 20.12.1991, con studio in Bari alla via F. Crispi n° 6 –
70123 (avvgmacchione@libero.it);
– Signor¦¦¦¦¦.
– Signor¦¦¦¦¦.
ESPONGONO
1. Con decreto del Presidente della Repubblica italiana del 30
maggio 2002, n. 115, all’art.13, comma 1, si è registrato il passaggio dal
regime di tassazione degli atti giudiziari che prevedeva l’apposizione di una
marca da bollo ogni quattro pagine, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti
di segreteria, al pagamento di un contributo unificato per l’accesso ai
giudizi civili e amministrativi, determinato in modo speculare, ponendo
a base del calcolo il valore della controversia (ad es.: da  € 62,per i processi di valore da € 1.033 a
€ 5.165,  passando per € 310  per i processi del valore ricompreso tra € 25.823 e €
51.646 e per i processi civili e amministrativi  di valore indeterminabile, fino al limite massimo di  € 930 per i processi di valore superiore ad
€ 516.457);
2. La suddetta previsione è stata radicalmente modificata
con l’inserimento del comma 6-bisall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 operato dall’art. 21 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito nella
legge 4 agosto 2006, n. 248, integrato dall’art. 1, co. 1307, della legge
27.12.2006, n. 296, nel senso che il contributo unificato per i processi
amministrativi, diversamente da quello per i processi civili, è stato
determinato per materia e non già  per valore della controversia e, per
quanto concerne le controversie a rito abbreviato in tema di affidamenti degli
appalti che qui interessano, esso è stato individuato in misura almeno triplarispetto alle altre controversie soggette a rito ordinario (con contributo
fissato in € 500) e doppia rispetto ad altre controversie soggette al
rito abbreviato (gravate da un contributo di € 1.000) come segue:
– per i ricorsi in materia “di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche’ di provvedimenti delle
Autorità , il contributo dovuto e’ di euro 2.000”;
3. Senonchè, non pago di aver fissato il contributo più
elevato in termini assoluti dell’intero comparto della giustizia italiana, il
legislatore, seguitando ad infierire anzitutto nella materia dell’affidamento
degli appalti, ha per due volte posto mano alla modifica del contributo
unificato di cui all’art.13, co. 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002:
3.1 all’art.15 del decreto legislativo n.
53 del 20.3.2010 (previsione confermata dal codice approvato con D.Lgs.n. 104/2010,  all’art.3, co.11, dell’allegato 4), che
reca ad oggetto proprio l’ “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica
le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli
appalti pubblici”, si
è disposta la moltiplicazione nel pagamento del contributo, pari ad €
2.000, prevedendosi il relativo versamento oltre che per il ricorso
introduttivo del giudizio, anche per “quello incidentale e i motivi aggiunti
che introducono domande nuove”;
3.2  all’art.37,
co.6, del decreto legge  del
6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U.R.I. n. 164 del 16 luglio 2011 – in vigore
dal 17 luglio 2011) si è elevato il predetto contributo  per i ricorsi introduttivi in materia
di affidamento di lavori servizi e forniture (e per gli atti adottati dalle
Autorità  indipendenti) ad  “euro
4.000”,
confermandosi la moltiplicazione del suo pagamento anche per il ricorso
incidentale (€ 4.000) e per i motivi aggiunti che introducano domande nuove
(€ 4.000), nonchè per gli atti corrispondenti in grado d’Appello.
Inoltre, in detto decreto  si prevede che “I predetti importi
sono aumentati della metà  ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo
136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104”.
Giova rimarcare che nel d.l. n.
98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U.R.I. n. 164 del 16 luglio 2011 – in vigore
dal 17 luglio 2011 )recante misure di stabilizzazione finanziaria, è stato
introdotto, al ridetto art. 37 (che contiene le “Disposizioni per
l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”),  l’aumento
del contributo unificato per
le cause civili e amministrative (oltre a quelle fiscali), disponendo, quanto
alle controversie civili, l’incremento del 10%  per
quelle di valore più basso e del 20% per quelle di valore più elevato, cioè elevando
l’importo minimo del contributo da 33 a 37 euro, quello massimo da 1.221 a
1.466 euro. Anche per le cause amministrative è previsto un ritocco del
contributo di tenore analogo, con l’eccezione della cause in materia di
appalti che registrano l’aumento dal 100% al 150% (in caso di omessa
indicazione nel ricorso della PEC o del fax del difensore) dell’importo del
contributo unificato già  precedentemente determinato in misura abnorme.
4. Infine, all’art.4 del decreto legge 13.5.2011, n. 70,
convertito nella legge 12.7.2011, n. 106, si è introdotta la modifica dell’art.
246-bis del codice degli appalti come segue: “Nei giudizi in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo
quanto previsto dall’articolo 26 del
codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104
, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento
di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizioquando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente
comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del
processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del
2010″. 
* * * *
5. Tanto premesso gli scriventi rilevano che, con
l’emanazione delle norme di cui ai punti 2, 3.1, 3.2 e 4 che precedono, la
Repubblica italiana ha violato le norme e i principi della direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.12.2007, con riferimento specifico
all’articolo 1, commi nn. 1, 2 e 3, laddove si prevede che gli Stati membri “adottano
i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti
disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalla
amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso
efficace¦”(art.1, co.1), “garantiscono che non
vi sia alcuna discriminazionetra le imprese suscettibile di far valere un pregiudizio nell’ambito di una
procedura di aggiudicazione di un appalto¦” (co.2)  e “provvedono
a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo le modalità  che gli Stati
membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere
l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso
a causa di una presunta violazione”
(co.3).
5.1 Infatti,  a
seguito dell’elevazione del contributo unificato a € 4.000 e la sua
duplicazione per la proposizione dei motivi aggiunti che rappresentano ormai un
completamento fisiologico del ricorso introduttivo (vuoi perchè il ricorso deve
essere proposto entro il termine dimezzato di 30 giorni dalla conoscenza
dell’esito negativo della procedura, salva la necessaria proposizione dei
motivi aggiunti a seguito dell’integrale conoscenza degli atti di gara; vuoi
perchè nel caso, assai frequente,  dell’impugnazione della esclusione dalla gara da esperirsi  entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento, la ditta è comunque tenuta a gravare con motivi aggiunti
anche l’aggiudicazione finale che di regola sopravviene alla presentazione del
ricorso), per l’introduzione della controversia innanzi al giudice
amministrativo in tema di appalti, il ricorrente è costretto a preventivare un
esborso preliminare e immediato di € 8.000 destinati soltanto al pagamento del
contributo unificato.
La violazione è ancor più grave e
manifesta, considerando che la norma che ha previsto la moltiplicazione del
pagamento del contributo unificato per ciascun atto di ricorso introduttivo,
motivi aggiunti e ricorso incidentale (e degli atti corrispettivi nel giudizio
d’appello), cioè quella contenuta all’art.15 del decreto legislativo n. 53 del 20.3.2010, che modificato
in tal senso l’art.6-bisdel d.P.R. n. 115/2002, è stata assunta, con l’intero decreto legislativo,  in dichiarata attuazione della direttiva n. 2007/66/CE, pur
ponendosi, quanto alla suddetta previsione di pagamento multiplo del contributo
unificato,  in frontale contrasto
con la stessa.
 5.2 Sicchè
risultano palesemente violati i principi ispiratori della direttiva suddetta di
trasparenza e non discriminazione che avrebbero dovuto tradursi
nell’approntamento di un sistema che garantisse l’efficacia e l’accessibilità 
al ricorso amministrativo avverso gli atti ritenuti lesivi, mentre l’elevazione
e la duplicazione del contributo sortiscono l’effetto opposto di scoraggiare, se
non di ostacolare,  la proposizione
del ricorso, premiando, e pertanto incentivando, i comportamenti illegittimi
delle amministrazioni aggiudicatrici che restano totalmente “fuori controllo”.
5.3 I contorni della violazione suddetta
si colgono agevolmente ove si consideri che, con lo stesso d.l. n. 70/2011
convertito nella legge n. 106/2011, sono stati  modificati gli
art. 122, co.7, e 125, co.11, del codice degli appalti nel senso di prevedere,
oltre alla sanzione per la cd. lite temeraria sulla quale ci si accinge a
tornare, il ricorso all’affidamento diretto per servizi o forniture in economia
inferiori ad € 40.000, ovvero la previa consultazione di cinque operatori
idonei, se sussistenti, per l’analogo affidamento di importo fino ad € 193.000;
identica previsione è stata introdotta per l’affidamento degli appalti di
lavori  fino a € 500.000,00.  Orbene, in tale, cospicuo segmento
delle procedure d’appalto, sostanzialmente  sottratto all’evidenza pubblica e per tal via necessitante
di maggior controllo da parte del giudice amministrativo (“Per contrastare
l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che
secondo la Corte  di Giustizia rappresenta
la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da
parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore¦”: punto 13 della premessa alla
direttiva 2007/66)  la previsione
del nuovo contributo unificato e delle eventuali sanzioni aggiuntive preclude
del tutto la proposizione del ricorso, poichè chi preveda di conseguire un
utile variabile da € 50.000  a €
4.000 (pari al 10% delle basi d’asta dianzi ipotizzate, prescindendo dal
considerare il ribasso proposto dall’impresa), di certo non potrà  far valere le
sue ragioni in un giudizio che preveda una “tassa” preliminare di accesso alla
fase di primo grado di € 8.000, salve le ulteriori spese, anche per il secondo
grado,  oltre ai compensi per il
difensore.
Del pari il contributo per l’accesso al
giudizio di primo e secondo grado, sempre per via della sua abnorme consistenza
e della possibilità , tutt’altro che astratta,  che i costi del giudizio derivanti dal “prelievo” statale
siano per giunta incrementati a seguito dell’applicazione delle sanzioni già 
menzionate, scoraggia l’accesso alla giustizia anche nell’ipotesi in cui siano
in gioco appalti di rilevanza comunitaria  (cioè con base d’asta superiore alle soglie di € 125.000 e
di € 193.000 previste all’art.28, co.1, lett. a) e b), del D.Lgs.n. 163/2006 per
i servizi e le forniture e a € 4.845.000 per gli appalti di lavori),
considerando anche che l’utile reale preventivato dalle imprese concorrenti è
quantificabile, sia pur in via approssimativa, nel 10% del prezzo contrattuale,
cioè dal prezzo a base d’asta  al
netto del ribasso proposto.  
5.4 Sotto tali ultimi profili si
rileva  la palese violazione
del diritto di difesa,
di accesso libero e facilitato alla giustizia e del principio di effettività 
della tutela giurisdizionale, ai sensi della norma dell’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali del’Unione europea e dell’art. 67, co.4, del Trattato sul
Funzionamento dell’unione Europea.   
5.5 Nè l’eventuale rifusione del
contributo a carico dell’amministrazione soccombente che dovrebbe essere
pronunziata dal giudice amministrativo in caso di accoglimento del ricorso
potrebbe scalfire il pesante effetto deflattivo della proposizione dei ricorsi appena
illustrato: infatti, la previsione attendibile dell’esito positivo della
causa  è, allo stato,
sostanzialmente preclusa, data la difficoltà  oggettiva della materia, le
continue innovazioni che la caratterizzano (il codice degli appalti, approvato
con D.Lgs.n. 163/2006 è stato sottoposto in cinque anni ad almeno  dieci interventi correttivi e
modificativi di rilievo) e le oscillazioni sempre più marcate della
giurisprudenza amministrativa. Dunque, la ditta potenziale ricorrente, comunque
chiamata ad effettuare un versamento oneroso e anticipato,  non può nemmeno  fare serio affidamento nella
restituzione del contributo.
* * * *
6. Risultano altresì violati le
norme e i principi di non discriminazione, libera concorrenza, libera
circolazione delle persone e dei servizi, libertà  di stabilimento, trasparenza, di proporzionalità  e dell’effetto
utile, sotto molteplici profili (artt. 45 e ss., art. 49 e ss.,  art. 101 e ss. del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea).
6.1 Infatti,  come si è chiarito in premessa, le norme in commento
discriminano i concorrenti che partecipano alle gare di importo medio-basso,
proprio quelle che, nei casi segnalati,  sono  attribuite
con procedure semplificate e fuori controllo,  poichè in tal caso l’incidenza del contributo e delle
sanzioni è assai elevata rispetto all’utilità  che l’impresa può ricavare dallo
svolgimento dell’appalto, mentre i grandi gruppi interessati alle commesse più
rilevanti, che risultano anche quelle più controllate,  potranno seguitare ad impugnare gli
atti illegittimi innanzi al giudice amministrativo data l’incidenza minore del contributo fissato in
modo identico per tutti a prescindere dal valore della controversia.
6.2 Sussistono inoltre  chiari profili di discriminazione legati alla materia
trattata e alla giurisdizione adita: il soggetto  che ambisca  a
ristabilire la legittimità   in una
procedura d’appalto è gravato da un contributo unificato almeno  7 volte superiore rispetto al
soggetto  che persegua lo stesso
scopo in altra  materia del diritto
amministrativo soggetta rito ordinario. Del pari, l’aspirante aggiudicatario
che impugni l’esito di gara verserà  un contributo unificato almeno 3 voltesuperiore all’appaltatore che adisca il giudice ordinario a tutela di un suo
presunto  credito nei confronti
della Stazione appaltante, pur se il valore della controversia civile fosse
largamente superiore a quello della causa amministrativa.
6.3 Tutto ciò non può che comportare anche
la violazione delle norme e dei principi in materia di libera concorrenzae libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi in  ambito comunitario. Infatti, per un
verso le imprese discriminate rischiano di essere cancellate dal mercato, o
comunque la loro attività  economica risulta seriamente ostacolata dalle difficoltà  di accesso alla giustizia
amministrativa. Per altro verso, l’assenza di controllo nell’operato delle
Stazioni appaltanti non potrà  che favorire l’instaurazione di pratiche
anticoncorrenziali, se non proprio illecite, a discapito dei concorrenti leali
che subiscano siffatti contegni lesivi senza poter reagire adeguatamente nella
sede propria del giudizio amministrativo.  
6.4 Si evidenzia, infine, la violazione
dei principi di proporzionalità  e di ragionevolezza, posto che se il
fine perseguito dallo Stato italiano fosse quello di introitare un maggior
gettito, esso sarebbe frustrato dall’inevitabile calo  dei giudizi amministrativi derivante dall’aumento del
contributo. In  ogni caso, siffatto
fine non giustificherebbe in alcun modo il mezzo prescelto, posto che il
sacrificio imposto agli operatori economici è sproporzionato e non  uniforme,  colpendo soltanto una parte  di
imprenditori che costituiscono l’ossatura economica del Paese e l’obiettivo
avrebbe potuto essere raggiunto agevolmente, in assenza di discriminazioni,
legando la determinazione  del
contributo al valore effettivo dell’appalto e della controversia.
 Se poi il fine delle norme in commento fosse quello di ridurre il numero
dei  giudizi  amministrativi, esso non può essere legittimamente
raggiunto penalizzando soltanto le controversie relative ad una determinata
materia e di un certo valore, proprio dove l’esigenza del controllo di legalità 
è più sentita per tutte le ragioni già  chiarite.
* * * *
7. Da ultimo, l’introduzione delle sanzioni per l’omessa indicazione all’interno del
ricorso della pec e del fax e per la cd. lite temeraria, aggravano in misura
evidente gli effetti distorsivi delle norme in commento, fungendo da ulteriore
ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale in materia di appalti.
Costituisce, infatti,  un vero e
proprio  mostro giuridico  l’introduzione delle suddette onerosissime
sanzioni che al limite avrebbero potuto riguardare l’intera materia del
processo  amministrativo e che, al
contrario, ancor una volta, colpiscono in via esclusiva le controversie
relative agli appalti pubblici rivelando il chiaro intento di penalizzare
oltremodo le ditte del settore che ritengano di aver subito una lesione
nell’ambito di una procedura concorsuale, e alle quali è sostanzialmente
impedito di reagire e di consentire che sia ripristinata la legalità .
7.1 Trattasi, per giunta, di sanzioni che
non hanno alcuna base giuridica nell’ordinamento nazionale e comunitario: la
temerarietà  della lite, ai sensi dell’art.96 del Codice di procedura civile, dev’essere
provata da chi la eccepisca a suo vantaggio e presuppone l’accertamento della
mala fede e la colpa grave della parte soccombente, oltre che la condanna alle
spese in favore del soggetto vincitore. Nella norma in commento, viceversa, la
sanzione sarà  comminata dal giudice sulla scorta di un giudizio discrezionale
circa le “ragioni manifeste”
e “gli orientamenti giurisprudenziali consolidati” che giustificherebbero una condanna
al pagamento della parte soccombente della sanzione pecuniaria fino a € 20.000,00,
non già  in favore del vincitore della lite, bensì dello Stato.
Dunque, la sanzione colpirà  il
soccombente a prescindere dalla verificazione di un suo atteggiamento colpevole
o connotato da mala fede e con apprezzamento totalmente riservato al giudice
amministrativo sulla scorta della valutazione dell’infondatezza delle tesi
sostenute nel ricorso (!), giudizio legato a sua volta a dei parametri, quali
le ragioni manifeste e i precedenti giurisprudenziali che, per loro intrinseca
natura in un sistema di civil law,
non già  di common law,
non sono connotati da certezze ed anzi generalmente sono soggetti a mutare nel
tempo.
7.2 Nè è ammissibile in ambito comunitario
e nazionale l’applicazione dell’originale sanzione pecuniaria per la presunta
incompletezza degli atti giudiziari di alcuni  dati “tecnici”, quali l’indirizzo pec e il numero di fax,  all’interno di un sistema per il quale
gli stessi organi giurisdizionali non sono in grado di utilizzare in modo
uniforme e coerente tali strumenti.
In ogni caso, se si ritenesse, in
thesi,  essenziale l’indicazione di tali dati al
fine di agevolare la comunicazione delle segreterie dei Tribunali con i legali,
basterebbe elidere ogni obbligo di comunicazione nei confronti del legale che
non abbia provveduto a indicare, nell’atto introduttivo o anche in un secondo
momento, i suddetti dati.
7.3 A ben vedere dette sanzioni, unitamente al nuovo contributo unificato,  intendono penalizzare,  oltre alle ditte concorrenti, anche i
loro difensori che potrebbero essere chiamati a rispondere della presunta
incompletezza dell’atto o di una prognosi erroneamente ottimistica circa l˜esito
del giudizio.
Gli avvocati amministrativisti,  infatti, che già  subiscono gli effetti
pesanti  della contrazione delle
liti, al pari dei colleghi civilisti, derivanti dalla forte crisi economica in atto, stanno subendo l’ulteriore
effetto deflattivo delle controversie in materia di appalti  per via dell’applicazione del nuovo
contributo unificato, dovendo spesso rinunziare ad esercitare la propria
funzione sociale che comprende la protezione degli interessi del soggetto che
assuma di essere stato leso da un atto o da un comportamento della pubblica
Amministrazione, suggerendo di desistere dall’instaurare  una lite dall’esito incerto ma di certo
assai onerosa sin dal suo esordio.
Senonchè, gli stessi difensori potrebbero
ora essere chiamati a rispondere, a differenza dei colleghi civilisti, per la presunta incompletezza
dell’atto da costoro redatto nella misura della metà  del contributo unificato,
cioè per  € 2.000,00 (mentre per
le controversie civili è previsto il pagamento della metà  del contributo
commisurata al valore della causa cioè, al massimo, € 700,00), e fino a €
20.000,00 per la cd. lite temeraria che tende a trasformare la natura della
prestazione legale da obbligazione di mezzi, in obbligazione di risultato.
La violazione delle norme e dei
principi in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi,
concorrenza non discriminazione, di ragionevolezza e proporzionalità , sono
pertanto lampanti. 
* * * *
8. IN CONCLUSIONE:  a fronte
dell’esigenza, scaturente dall’applicazione delle norme e dai principi codificati
nei Trattati dell’Unione europea e rimarcata dalla direttiva n. 2007/66/CE, di elevare, nella materia
dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture pubblici, le garanzie di
trasparenza e non discriminazione attraverso l’approntamento di mezzi di
ricorso rapidi ed efficaci, per poter accertare, con la massima celerità ,  tutti i casi di violazione del diritto
comunitario e di quello nazionale di recepimento, le norme adottate dalla
Repubblica italiana oggetto del presente esposto (per il contributo unificato e
per la sanzione derivante dall’omessa indicazione  nel ricorso della pec e del fax del difensore trattasi: dell’art.13,
co. 6-bis, d.P.R. n. 1015/2002siccome modificato e integrato dall’art.1, co. 1307, l.n. 296/2006; dall’art. 15 del D.Lgs.n. 53/2010; dall’art.3, co.11, dell’allegato
n.4 al D.Lgs.n. 104/2010;
dall’art. 37, co.6, d.l. n. 98/2011; per la sanzione da cd. lite
temeraria trattasi: dell’art.4, l.n. 106/2011 che ha modificato l’art. 246-bis
del D.Lgs.n. 163/2006)
hanno attuato un sistema articolato e complesso che ostacola il ricorso al
giudice amministrativo e promuove i comportamenti non trasparenti e
discriminatori nei confronti degli imprenditori del settore e dei loro legali.
* * * *
Tanto premesso, gli scriventi, nella
loro qualità 
CHIEDONO
alla Commissione Europea, ai sensi delle
norme di cui agli artt. da 258 a 260 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea:
– previa conferma, se del caso, da
parte della Repubblica italiana e delle sue Istituzioni competenti quali il
Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e della Finanze della
veridicità  della ricostruzione delle norme e dei dati riportati;
– previa acquisizione, se del caso, di
ulteriori dati e informazioni presso la Repubblica italiana e le sue
Istituzioni competenti quali il Ministero della Giustizia e il Ministero
dell’Economia e della Finanze;
– previa audizione, se del caso, delle
Camere Amministrative esponenti nelle persone dei loro avvocati
DI AVVIARE LA PROCEDURA D’INFRAZIONE
per violazione degli obblighi
comunitari nei confronti della Repubblica italiana in riferimento all’art. 4,
comma 3, del Trattato sull’Unione europea per i motivi e per le violazioni delle norme e dei
principi dedotti nel presente atto.
Bari,
Aderiscono alla presente iniziativa:
1)  CAMERA
AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI BARI – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO
DI LUCRO CON SEDE IN BARI (IT) PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI, P.ZZA MASSARI N°6 – 70122
(cameraamministrativabari@gmail.com), CODICE FISCALE 93311830728, IN PERSONA
DEL SUO PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SIGNOR FULVIO MASTROVITI
(AVVOCATO), CON STUDIO IN BARI (IT) ALLA VIA QUINTINO SELLA N° 40 – 70122;
2)  Signor
MACCHIONE Giuseppe, avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari dal
20/12/1991, con studio in Bari (IT) alla via F. Crispi n° 6 (avvgmacchione@libero.it) firma…………………………………………….
3)  ¦¦¦¦¦..
4)  ¦¦¦¦¦.
5)   
Si allegano:
1)  Atto
costitutivo della Associazione esponente;
2)  Documenti
iscrizione ordine professionale esponenti;
3)  testi
normativi indicati nell’atto.
 

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