Commercio, industria, turismo – Attività  alberghiera- S.c.i.a.- Inosservanza obbligo dimora- Fattispecie

Merita accoglimento l’istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui il Comune impone il divieto di prosecuzione dell’attività  di BeB familiare per inosservanza dell’obbligo di dimora o domicilio dichiarato nella Scia, ex art. 9, comma 3, lett. c) della L.R. Puglia n. 27/2013. Non sussiste, nel caso di specie, la carenza del predetto requisito di dimora, ritenendosi fondate prima facie le censure di eccesso di potere, in quanto il provvedimento impugnato appare reprimere un illecito edilizio, peraltro sanzionabile in via autonoma nel relativo procedimento.

Pubblicato il 26/04/2017
N. 00170/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00131/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Maria Luigia Minore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela De Leo e Vito Sportelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela De Leo in Gioia Del Colle, via Santa Caterina da Siena n.15; 

contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò De Marco, in Bari, via Abate Gimma n.189; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Comune di Gioia del Colle – Area 7- Territorio Ripartizione Tecnica Prot. n. 1602/2017 del 18.1.2017, di divieto alla prosecuzione dell’attività  di b&b familiare sito nel Comune di Gioia del Colle alla Piazza Plebiscito n. 21, sul presupposto che “a seguito di verifiche sul posto è risultato la non soddisfazione della condizione prevista dall’art. 9 comma 3 lettera c, della legge regionale n. 27/2013 il quale prevede l’obbligo di dimora/domicilio dichiarato nella scia”.
e con i motivi aggiunti depositati in data 22 marzo 2017, del medesimo provvedimento, per ulteriori profili di censura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avv. Vito Sportelli e avv. Nicolò De Marco;
 

Rilevato che il motivo per il quale è stato imposto il divieto di prosecuzione dell’attività  di B&B familiare è ricondotto alla violazione dell’art. 9, comma 3 lettera c., della l.r. Puglia n. 27/2013 che prevede: Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività  di BeB nei seguenti altri casi: [¦]c. inosservanza dell’obbligo di dimora/domicilio dichiarato nella SCIA;
Considerato che non è in contestazione la circostanza che la ricorrente dimori nei locali sovrastanti a quelli destinati all’attività  di bed and breakfast, essendo dirimente, secondo il Comune, il fatto che abusivamente essi siano stati destinati ad abitazione;
Ritenute prima prima facie fondate le censure di eccesso di potere poichè il provvedimento impugnato appare reprimere un illecito edilizio, peraltro sanzionabile in via autonoma nel relativo procedimento, non già  la carenza del requisito della dimora, che di fatto sussiste, necessario per l’esercizio dell’attività  di b&b;
Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO