Contratti pubblici – Gara – Bando – Offerta migliorativa – Criteri di valutazione fattispecie 

Devono essere sospesi gli atti di una gara d’appalto, ivi compresa l’aggiudicazione, ove i criteri di valutazione tecnica dell’offerta migliorativa siano risultati inidonei a differenziare le offerte  sul piano qualitativo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre  è irrilevante l’eventuale inadeguatezza dell’offerta economica presentata dalla stessa ditta ricorrente, posto che l’interesse portato in giudizio da quest’ultima può essere soddisfatto soltanto attraverso la riedizione della procedura.

Pubblicato il 26/04/2017
N. 00169/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01171/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro “Tre Fiammelle”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, n. 150; 

contro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Sagarriga Visconti n. 64; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
nei limiti d’interesse, del bando, del disciplinare e del capitolato speciale della procedura indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con atto deliberativo n. 234 del 5.8.2016 per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dello stesso e di quelle periferiche, nonchè di tutti i rispettivi allegati, compreso lo schema di offerta tecnica, del predetto atto deliberativo n. 234/2016 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 
e con i motivi aggiunti depositati in data 4 aprile 2017;
per l’annullamento, previa sospensione,
– della deliberazione del Direttore generale n.80 del 20.2.2017 – resa nota in data 24.2.2017 via pec, con comunicazione prot. n.4576 del 23.2.2017 – con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore del Consorzio S.G.M., dell’appalto quadriennale del servizio di pulizia presso la sede centrale e le sezioni periferiche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, e della predetta nota di comunicazione;
– di tutti gli atti e verbali della gara espletata ed in particolare dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2016, nn. 6 e 7 del 2017;
– del bando, del disciplinare e del capitolato speciale della procedura indetta dall’I.Z.S. per l’affidamento del servizio in questione, nonchè della deliberazione n. 234/2016 di indizione e di tutti i rispettivi allegati, compreso lo schema di offerta tecnica, nei termini di seguito precisati;
– di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, per la ricorrente, e avv. Agostino Meale, per l’Amministrazione;
 

Considerato che appare, ad un primo sommario esame, che i criteri di attribuzione del punteggio riservato all’offerta tecnica siano effettivamente risultati inidonei a differenziare -sotto il profilo qualitativo- le offerte pervenute, conducendo ad una selezione rimasta concretamente ancorata alle condizioni economiche proposte dai partecipanti alla gara, con ciò stesso vanificandosi la ratio del criterio selettivo imposto, ex art. 95 del d.lg. n. 50/2016, dalla natura della prestazione oggetto della gara stessa;
Ritenuto sussistere l’interesse al ricorso, indipendentemente dall’inadeguatezza dell’offerta economica di parte ricorrente rispetto a quella della controinteressata, posto che le censure ivi dedotte sono dirette a contestare proprio le “modalità ” di individuazione della migliore offerta, sicchè la riconsiderazione dei relativi criteri sarebbe destinata ad incidere in radice sulla selezione;
Ritenuto pertanto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di dover sospendere la gara; 
Ritenuto, altresì, doversi compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 giugno 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO