Pubblico impiego ” Rapporto di servizio – Trasferimento – Revoca – Fattispecie

à‰ legittima la revoca del trasferimento del pubblico dipendente ove  vi siano altri dipendenti meglio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente e se questi non abbia rappresentato l’esistenza particolari esigenze personali o familiari affinchè la sua istanza fosse considerata in via prioritaria.

Pubblicato il 28/11/2016
N. 00557/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01213/2016 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato C.F. PRTVCN66T03I119P, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
– del decreto del direttore Generale del D.A.P. del Ministero della Giustizia del 20.10.2016 (prot. n. 0345414) con cui viene disposta la revoca del provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5 L. 104/1992, adottato nel dicembre del 2013 in favore del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto collegato e comunque incompatibile con le richieste di cui all’odierno ricorso. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 novembre 2016: 
– del decreto del direttore Generale del D.A.P. del Ministero della Giustizia del 20.10.2016 (prot.n. 0345414) con cui viene disposta la revoca del provvedimento di trasferimento ex art.33 comma 5 L.104/1992 adottato nel dicembre del 2013 in favore del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto collegato e comunque incompatibile con le richieste di cui all’odierno ricorso.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio; 
Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il censurato provvedimento di trasferimento appare adeguatamente motivato sia con riferimento alle rappresentata comparazione tra l’organico previsto ed amministrato nelle sedi di Tolmezzo e Bari, che all’interesse di altri dipendenti che aspirano al trasferimento presso la Casa Circondariale di Bari, in ragione della posizione ricoperta in graduatoria;
Ulteriormente considerato che il G. non ha rappresentato l’esistenza di particolari esigenze personali e/o familiari che non siano state adeguatamente valutate dall’Amministrazione;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare. 
Sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 del D.Lvo 30/6/2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO