1. Giustizia e processo – Scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso fissata al sabato – Notificazione del ricorso il lunedì successivo – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Clausola di bando che richiede l’indicazione di un requisito economico da parte  dei singoli componenti dell’ATI costituenda – Omessa indicazione da parte di un  componente dell’associazione  – Conseguenze

1. Se il termine per la notificazione del ricorso amministrativo  scada di sabato, si applica la  sua proroga di diritto al lunedì successivo, ai sensi dell’art.52, co.5, del CPA.


2. In presenza di una clausola di bando che richieda ai componenti delle ATI costituende di indicare, uti singuli, il possesso di un determinato requisito economico, l’omissione dell’incombenza da parte di un solo componente dell’associazione giustifica l’esclusione dell’ATI dalla gara.
 
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Vedi Cons di Stato, sez. VI, ordinanza 29 febbraio 2012, n. 846  ric. n. 702 – 2012; TAR ric. n. 2117 – 2011; sentenza 5 settembre 2012, 1635 – 2012
 
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N. 01045/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02117/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2011, proposto da Agristudio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariagiulia Giannoni e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Remigio Antonicelli in Bari, via Antonio Beatino, 43;

contro
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliatario per legge in Bari, via Melo, 97

nei confronti di
Studio Silva s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Dradi e Vito Petrarota, con domicilio eletto presso in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
Arch. Giovanni Cafiero;
Consorzio Puglia in Masseria;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota 27.10.2011 prot. n. 4297/2011, con la quale l’Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva alla Costituenda ATI Arch. Cafiero, Studio Silva e Consorzio Puglia in Masseria per il servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità  dell’ambiente alla qualità  delle produzioni”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare quelli indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di Studio Silva s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Mariagiulia Giannoni, Walter Campanile, Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota;
 

Ritenuto, preliminarmente, che il ricorso introduttivo non può essere considerato tardivo, scadendo il termine ultimo di notificazione di sabato ed essendo detto termine pertanto prorogato di diritto, ai sensi dell’art. 52, comma 5 cod. proc. amm., al lunedì successivo (come sostenuto anche dalla difesa dell’Amministrazione nel corso della discussione del 21 dicembre 2011);
Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun componente del raggruppamento; che la componente Consorzio Puglia in Masseria del RTI controinteressato non ha dichiarato il possesso uti singuli del requisito economico di cui all’art. 5 del disciplinare di gara;
Ritenuto conseguentemente che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara de qua;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti gravati.
Condanna il Parco Nazionale dell’Alta Murgia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il RTI controinteressato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)