Processo amministrativo –  Sentenza  sull’illegittimità  del silenzio – Seguita da provvedimento espresso – Giudizio di ottemperanza – Conversione in giudizio impugnatorio 

A seguito della pubblicazione di  una sentenza che aveva sanzionato l’illegittimità  del silenzio serbato dalla p.A. (sulla richiesta di revisione ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006), il conseguente provvedimento espresso non può essere gravato con il ricorso per l’ottemperanza  alla suddetta sentenza, bensì con il ricorso impugnatorio (ragione per la quale il TAR ha disposto la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., e la fissazione di una camera di consiglio  per la trattazione dell’istanza cautelare che era stata proposta nel ricorso per l’ottemperanza).

Pubblicato il 20/06/2018
N. 00902/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2018 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2018, proposto da: 

“La Lucente” s.p.a. e “La Lucentezza” s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella n. 36; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edvige Trotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, Lungomare Starita n. 6; 

per l’ottemperanza e corretta esecuzione:
– della sentenza del TAR Puglia, Sez. II n. 100 del 25 gennaio 2018, non appellata; 
nonchè per la dichiarazione di nullità  e/o per l’annullamento previa sospensiva della determinazione prot. n. 85589/1 del 3 aprile 2018, avente ad oggetto la presunta esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia n. 110/2018, con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti di ottenere il compenso revisionale, ex art. 115 D. Lgs. 163/2006, per il servizio di pulizia espletato, in associazione temporanea di imprese, presso strutture ed uffici dell’ASL intimata, ininterrottamente dal 16 luglio 2007 sino al 30 novembre 2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e avv. Gaetano Caputo, su delega orale dell’avv. Edvige Trotta;
 

Considerato che la sentenza di questa Sezione, per l’ottemperanza alla quale la parte ricorrente oggi agisce ex art. 114 c.p.a., si è limitata a dichiarare l’illegittimità  del silenzio serbato dall’A.S.L. sulla richiesta di revisione ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, a ordinare la conclusione del procedimento, con esclusione di qualsivoglia effetto conformativo;
Rilevato, conseguentemente, che gli asseriti profili di illegittimità  della determinazione prot. n. 85589/1 del 3 aprile 2018, fatti valere con l’azione proposta, manifestano elementi di novità  rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza n. 110/2018;
Ritenuto pertanto di riqualificare l’azione, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., quale azione di annullamento sottoposta al rito ordinario come, peraltro, prospettato, in via subordinata, dalla parte ricorrente;
Preso atto, infine, che la parte ricorrente ha allegato profili di urgente e irreversibile pericolo nel tempo necessario a pervenire alla decisione di merito, presentando istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dispone la conversione del procedimento ex art. 114 c.p.a. in rito ordinario e fissa la Camera di Consiglio del 3 luglio 2018 per la trattazione dell’istanza cautelare.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO