Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Approvazione progetto distributore carburanti – Impugnazione – Istanza cautelare – Ove sia pendente una richiesta di variante progettuale – Rigetto – Ragioni 

Dev’essere respinta l’istanza sospensiva proposta dal soggetto che si ritenga leso dell’approvazione del progetto per la realizzazione di un distributore di carburanti, ove sia pendente una richiesta di variante al suddetto progetto, ciò che preclude, allo stato,  il completamento dell’impianto e l’avvio dell’attività , con conseguente assenza del danno per il ricorrente.

Pubblicato il 12/04/2018
N. 00149/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00323/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2018, proposto da 

Cristian Spagnoletti, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n.52; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra, Michele Dell’Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Dell’Anna in Bari, via Principe Amedeo, n.26; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, Comando Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Bari, Città  Metropolitana di Bari, Anas s.p.a. non costituiti in giudizio; 

nei confronti
“Gas Energy s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Bruna Flace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Notarnicola in Bari, via n. Piccinni, n. 150;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) – Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dal Comune di Bari – SUAP – Ufficio Edilizia Produttiva in data 6/12/2017 prot.2017/263/00084, recante approvazione di progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per carburanti, lubrificanti, GPL e metano per uso autotrazione con annesso chiosco metallico a servizio del gestore e locali di servizio sito in Bari alla Via G. Petroni angolo Via Generale Dalla Chiesa, su foglio 48 p.lla 186;
2) – permesso di costruire n.289/2015 in data 6/12/2017 prot.306906 rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari;
3) – ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente, ed in particolare:
– parere della ASL di Bari – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro rilasciato in data 12/2/2016 prot.29685/UOR9;
– parere della ASL di Bari – Servizio Igiene e Sanità  Pubblica in data 3/2/2016 prot.22199/UOR9;
– parere del Comando Provinciale dei VV.FF. del 22/2/2016 prot.2795;
– Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Ripartizione Sviluppo Economico in data 15/2/2017 prot.37750;
– Parere favorevole della Ripartizione Infrastrutture Viabilità  e Opere Pubbliche – Settore Urbanizzazione Primaria rilasciato in data 12/1/2017 prot.6160;
– ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di “Gas Energy S.r.l.”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Ritenuto che, in disparte l’esame delle questioni preliminari di ammissibilità  del ricorso e di quelle più propriamente riservate all’approfondimento della fase di merito, l’istanza cautelare non può essere accolta attesa l’insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile sotto plurimi profili e principalmente in considerazione della pendenza dell’istruttoria procedimentale relativa alla richiesta di variante presentata dalla società  controinteressata in data 19.2.2018 (SCIA n. 235/2018), che al momento preclude il completamento dell’impianto (peraltro in fase di avanzata realizzazione) e lo svolgimento delle successive fasi necessarie per l’avvio dell’attività , come confermato sia dalla difesa della civica amministrazione (prod. doc. del 23.3.2018 e memoria del 9.4.2018), che dalla controinteressata (memoria del 7.4.2018);
Ritenuto di compensare le spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
Respinge l’istanza cautelare. 
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO