Contratti pubblici – Gara –  Proposta di aggiudicazione – Aggiudicazione per silentium – Art. 33, co.1, D.Lgs. n. 50/2016 – Non sussiste
 

In tema di aggiudicazione di una gara d’appalto, il decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 33, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016 dalla trasmissione all’organo competente dalla proposta di aggiudicazione non comporta la formazione dell’aggiudicazione ex silentium, bensì l’approvazione tacita della suddetta  proposta.

Pubblicato il 13/07/2017
N. 00270/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00674/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2017, proposto da:

Giacomo De Palma, in qualità  di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Tomasicchio, Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Avv. Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto, n. 3;

contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Foggia, via Telesforo, n. 25; 
Comune di Monte Sant’Angelo non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Impresa individuale Cise Costruzioni dell’Ing. Michele Santoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Violi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, n. 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 4 maggio 2017, protocollo n. 26779 recante mancata approvazione verbale e declaratoria aggiudicazione definitiva per silentium
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CISE COSTRUZIONI DELL’Ing. Michele Santoro il 24.6.2017:
per il rigetto del ricorso principale e proposizione di ricorso incidentale condizionato e subordinato per l’annullamento delle note della Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante prot. n. 17073 del 21.3.2017 e prot. n. 26779 del 4.5.2017.
 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e Dell’Ing. Michele Santoro Cise Costruzioni;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che il sig. Giacomo De Palma, quale legale rappresentante della omonima impresa edile individuale, impugna gli atti in epigrafe specificati e chiede l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, maturata per silentium ex art. 33 co 1 D.Lgs 50/2016;
Rilevato che non risultano essere stati preceduti dalla pubblicazione, a termini dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nè l’elenco dei concorrenti ammessi alla gara all’esito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla relativa lex specialis, nè la proposta di aggiudicazione a favore della ditta De Palma Giacomo;
Ritenuto che, in disparte le eccezioni in rito e quanto dedotto dalla ricorrente circa l’accesso agli atti della controinteressata, il cui approfondimento è riservato alla trattazione del merito, il ricorso non appare assistito dai requisiti per la concessione dell’invocata misura cautelare, atteso che:
– con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di cui al primo motivo del ricorso principale, non pare condivisibile la pretesa della ditta ricorrente circa gli effetti derivanti dalla proposta di aggiudicazione;
– appaiono, inoltre, resistere alle censure della ricorrente le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento gravato riferite al contratto di avvalimento;
Ritenuta, altresì, l’insussistenza del rischio di pregiudizio grave ed irreparabile, anche in considerazione dello stato della procedura di gara;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del’11.10.2017.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO