Pubblico impiego – Concorso – Partecipazione  – Unico candidato – Superamento del concorso – Interesse – Non sussiste

Il soggetto che presenti la sua candidatura  ad un concorso per dirigente amministrativo e si ritrovi ad essere l’unico partecipante non può pretendere che l’Amministrazione proceda necessariamente ad effettuare la prova d’esame e l’eventuale stipula del contratto di lavoro, essendovi margini di discrezionalità  per annullare d’ufficio un concorso così scarsamente partecipato.

Pubblicato il 08/06/2017
N. 00224/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00507/2017 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2017, proposto da:

Tommaso Montefusco, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Marchese di Montrone, 106;

contro
Autorità  di Bacino per la Puglia – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, Lungomare N. Sauro, 33;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 61 dell’11.4.2017 a firma del “delegato” del Segretario generale dell’Autorità  di Bacino, Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale, con cui si è illegittimamente proceduto ad annullare in “autotutela” la procedura concorsuale precedentemente indetta dall’Autorità  di Bacino della Puglia per la copertura di un posto di dirigente amministrativo presso la stessa Autorità  di Bacino, rispetto alla quale aveva legittimamente partecipato il ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Autorità  di Bacino per la Puglia – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Considerato, in relazione ai plurimi motivi di gravame, che gli argomenti sollevati in relazione all’illegittimità  dei provvedimenti impugnati non appaiono essere complessivamente idonei a superare la soglia del positivo apprezzamento, mostrandosi comunque suscettibili di più articolata valutazione in sede di merito;
Considerato, in particolare, che la partecipazione del ricorrente come unico candidato al bando di concorso indetto con deliberazione n. 62 del 29.4.2016 – successivamente annullato in autotutela con il provvedimento fatto oggetto di impugnazione – non implicava e non implica di per sè l’automatico superamento delle prove d’esame e la conseguente stipula del contratto di lavoro, soprattutto tenendo conto dei significativi elementi di incertezza organizzativa dati della radicale ristrutturazione, tutt’ora in corso, delle Autorità  di Bacino e delle risorse umane e materiali ad esse pertinenti, in esecuzione delle previsioni di cui all’art. art. 51 della Legge n. 221/2015;
Considerato, altresì, che il pregiudizio lamentato dal ricorrente attiene, peraltro, a profili di asserito danno da perdita di chances concorsuali, che non risultano essere stati assistiti da congrui elementi a loro effettivo supporto in punto di effettiva gravità  ed irreparabilità ;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO