Contratti pubblici – Gara – Requisiti generali – Regolarità  contributiva – Accertamento irregolarità  – Sanatoria successiva – Irrilevanza

Dev’essere rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento di non aggiudicazione dalla gara d’appalto della ditta che, chiamata a dimostrare una situazione di  piena e ininterrotta regolarità  contributiva, sia risultata viceversa non in regola per un omesso versamento di contributi previdenziali per una mensilità  (laddove il successivo adempimento, secondo il TAR,  non consente di sanare l’irregolarità  ai fini dell’aggiudicazione della gara).


Pubblicato il 02/05/2017
N. 00181/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01568/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

TSE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Giuseppe Orofino, Angelo Giuseppe Orofino e Andrea Panzarola, con domicilio eletto in Bari, Corso Mazzini, 72;

contro
Ambito Raccolta Ottimale BA/6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso in suo studio, in Bari, via Pizzoli, 8; 
Comune di Noci, non costituito in giudizio; 
Comune di Locorotondo, non costituito in giudizio; 
Comune di Alberobello, non costituito in giudizio; 
Comune di Putignano, non costituito in giudizio; 

nei confronti di
MS.r.l. in proprio e quale mandataria in A.T.I. con C.N.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Mastrolia e Federico Massa, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, via Melo, 114; 
C.N.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e Aristide Police, con domicilio eletto presso Antonia Molfetta, in Bari, Piazza Garibaldi, 23;
D. S.r.l., non costituita in giudizio; 
T. S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– di tutti gli atti e provvedimenti con cui si è stabilito di non aggiudicare a T. S.r.l. l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro BA/6, ivi compresi:
a) la determinazione n. 971 del 31.10.2016;
b) la determinazione n. 1060 del 18.11.2016, comunicata il successivo 22.11.2016;
c) la nota prot. 18537 del 22.11.2016, con cui si è comunicata la determina-zione n. 1060/2016;
nonchè, laddove ritenuto utile, e nella parte in cui lesivi:
1. il bando di gara ed i suoi allegati; 
2. il disciplinare di gara ed i suoi allegati;
3. il capitolato speciale di appalto ed i suoi allegati;
4. tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
5. la determinazione a contrarre n. 686 del 20.12.2013;
6. la determinazione n. 241 del 17.4.2014;
7. la deliberazione Aro BA/6 n. 5 del 13.9.2013;
8. la deliberazione Aro BA/6 n. 6 del 31.10.2013;
9. la deliberazione Aro BA/6 n. 7 del 18.11.2013;
10. la determina di aggiudicazione definitiva n. 75 del 23.12.2014;
11. la determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 71 del 18.11.2014;
nonchè
per motivi aggiunti depositati il 04.04.2017,
– di tutti gli atti e provvedimenti con cui si è stabilito di non aggiudicare a T. S.r.l l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro BA/6 meglio indicati nel ricorso per motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Raccolta Ottimale BA/6, di Monteco S.r.l. in proprio e quale mandataria in A.T.I. con C.N.S. 
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Considerato, in relazione ai plurimi motivi di gravame, che gli argomenti sollevati in relazione all’illegittimità  dei provvedimenti impugnati non appaiono essere complessivamente idonei a superare la soglia del positivo apprezzamento, mostrandosi comunque suscettibili di più articolata valutazione in sede di merito;
Considerato, in particolare, che l’asserita situazione di piena e ininterrotta regolarità  contributiva della ricorrente doveva essere documentalmente provata, ove effettivamente sussistente;
Considerato, viceversa, che la nota Inps del 24.8.2016, non impugnata, attesta e prova il mancato versamento dei contributi previdenziali riferiti al mese di febbraio 2014, alla scadenza di legge del 17.3.2014, e quindi la mancata correntezza degli adempimenti mensili a prescindere dal successivo adempimento;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO