Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Pagamento contributi  costruzione – Ritardo – Applicazione sanzioni pecuniarie – Atto dovuto – Ragioni 

Il potere-dovere della Amministrazione comunale di applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione è esercitato al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dovendosi per contro escludere la sussistenza di un obbligo di preventiva escussione della garanzia fideiussoria. 


Pubblicato il 13/04/2017
N. 00157/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00289/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2017, proposto da: 

D.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Petragallo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Comune di Turi (Ba), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Fedele Bellacosa Marotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, n. 133; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 1147 del 28.12.2016 del Comune di Turi, assetto del Territorio, a firma del capo settore, Dott. Bonaventura, pubblicata all’Albo Pretorio IL 02.01.2017, avente ad oggetto il rimborso e l’accertamento di oneri concessori da incassare dalla D.F. S.r.l..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Turi (Ba);
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24 del 7.12.2016, espressamente citata nel provvedimento gravato;
Considerato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente a sostegno del ricorso, peraltro precedente alle statuizioni dell’Adunanza Plenaria, è superata dall’espresso principio ai sensi del quale “si deve ritenere che resti in ogni caso integro il potere-dovere della amministrazione comunale di applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dovendosi per contro escludere la sussistenza di un obbligo di preventiva escussione della garanzia fideiussoria”;
Ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Cocomile
 
 
 

IL SEGRETARIO