Procedimento amministrativo – Provvedimento – Comune –  Cessazione immediata centro scommesse – Revoca dell’autorizzazione – Conseguenze

Dev’essere sospeso il provvedimento comunale che abbia ordinato con effetto immediato  la cessazione dell’attività  – ritenuta abusiva – di  un centro scommesse, facendo riferimento ad un potere di revoca del provvedimento autorizzatorio che non può sussistere, pena la violazione del contrarius actus, essendo stato quest’ultimo rilasciato  dall’autorità  di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S..

Pubblicato il 22/03/2017
N. 00126/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00181/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2017, proposto da: 

Antonio Distante in proprio e nella qualità  di legale rappresentante p.t. della Slots R Us s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi C.F. LTTFPP63M29H501J, Generoso Bloise C.F. BLSGRS71M31E417V, Giuseppe Cozzi C.F. CZZGPP75A28F262M, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Cozzi in Bari, al corso Cavour n. 31; 

contro
Questura Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, via Melo, 97; Comune di Terlizzi, Comune di Terlizzi – Sportello Unico Attività  Produttive non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) dell’ordinanza n. 2/2017 <<Cessazione immediata attività  abusiva di sala da gioco e sala scommesse (art. 17-ter TULPS)>> emessa dal Dirigente del Settore II – SUAP del Comune di Terlizzi prot. n. 2627 del 3.2.2017, notificata in data 7.2.2017;
B) del Regolamento delle Sale da Gioco e Giochi Leciti adottato con delibera del Consiglio Comunale di Terlizzi n. 4 del 25.2.2016, pubblicata nell’Albo pretorio per gg. 15, a partire dal giorno 8.3.2016, e in particolare degli artt. 6, 7 e 13 dello stesso;
C) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Generoso Bloise e avv. Giuseppe Cozzi, per la ricorrente;
 

Rilevato che lo stesso Dirigente comunale invoca a sostegno del potere esercitato e delle determinazioni assunte l’art.21octies della legge n. 241/90 in materia di autotutela; 
Rilevato che il provvedimento gravato incide sull’autorizzazione rilasciata dall’autorità  di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.88 T.U.L.P.S in violazione del principio del contrarius actus, che l’invocato regolamento comunale -pur in disparte l’asserito contrasto con la normativa di rango primario- non può avere efficacia retroattiva e che in relazione all’art.7 della l.r. n. 43 del 13.12.2013, recante la previsione delle distanze minime di cui si tratta, è stata rimessa questione di costituzionalità  alla suprema Corte, giusta ordinanza della prima Sezione del Tar Puglia- Lecce, n. 2529/2015;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora, atteso che l’atto gravato inibisce l’esercizio dell’attività  dalla quale il ricorrente trae la fonte di sostentamento; 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende le determinazioni dirigenziali gravate. Fissa per la trattazione di merito del ricorso ala seconda udienza pubblica di gennaio 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO