Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta tecnica migliorativa – Parametro discrezionale – Fattispecie

Nell’ambito di una gara  d’appalto e, in particolare, del giudizio tecnico/ discrezionale della Commissione di gara in applicazione di un parametro dell’offerta migliorativa che preveda elementi qualitativi (la presentazione di un pacchetto di soluzioni tecniche migliorative per incrementare la durata della pavimentazione della strada)  e quantitativi (avrebbe dovuto essere quantificato l’incremento previsto di vita utile della strada), il relativo punteggio massimo non deve necessariamente premiare la ditta che abbia indicato il parametro quantitativo più elevato in senso assoluto, non potendosi trascurare il giudizio sulla qualità  degli elementi progettuali  proposti.

Pubblicato il 02/03/2017
N. 00104/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00079/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2017, proposto da: 

Manelli Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli n.8; 

contro
Città  Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sabino Persichella C.F. PRSSBN71C27A662B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n.197; 
Città  Metropolitana di Bari Viabilità  – Trasporti; 

nei confronti di
Itaca s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli C.F. NRDGNN74B05A662N, Emanuele D’Alterio C.F. DLTMNL64S09F839T, con domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, via Melo Da Bari n. 166; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
– della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27.12.2016, avente ad oggetto: “Poligonale Esterna di Bari – S.P. n. 92 “Bitritto-Modugno”. Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal km. 0+000 al km 1+250. Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016″;
– della Determinazione Dirigenziale n. 6696 del 23/12/2016, avente ad oggetto: “Poligonale Esterna di Bari – S.P. n°92 – Bitritto-Modugno. Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto dal Km.0+000 al Km.1+250. CUP: C37H11002370001- CIG:6817270D29. Aggiudicazione ex art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
– di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta pubblica n. 2 del 19.12.2016, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi;
– di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice Tecnica ed in particolare del verbale di 2^ seduta riservata del 21.11.2016, del verbale di 3^ seduta riservata del 23.11.2016, del verbale di 4^ seduta riservata del 29.11.2016; del verbale di 5^seduta riservata del 30.11.2016; del verbale di 6^ seduta riservata del 1.12.2016, del verbale di 7^ seduta riservata del 7.12.2016, del verbale di 8^ seduta riservata del 12.12.2016, nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi;
– delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice Tecnica col metodo del confronto a coppie allegate ai predetti verbali;
– se ed in quanto lesiva, della Determinazione Dirigenziale n. 5803 del 15.11.2016, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, ancorchè di contenuto sconosciuto;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità  dei provvedimenti impugnati:
– in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
– e in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Bari e di Itaca s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

ritenuto, sulla scorta della sommaria cognizione che caratterizza la presente fase cautelare, che 
non sia fondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il sub-criterio A5.1 (“Saranno valutate positivamente le soluzioni tecniche volte ad incrementare la vita utile della sovrastruttura di progetto: a tal fine il concorrente potrà  offrire un pacchetto stradale riprogettato e/o un programma di interventi di manutenzione preventiva atti a ripristinare nel tempo le caratteristiche funzionali della pavimentazione di progetto. In ambo i casi l’incremento di vita utile offerto dovrà  essere quantificato da una relazione di calcolo, a firma di tecnico abilitato”), nel richiedere la “quantificazione” dell’incremento di vita utile della sovrastruttura di progetto, esaurisca in radice la discrezionalità  tecnica che connota le valutazioni della S.A.;
ritenuto, infatti, che il sub-criterio postuli una prevalente valutazione di tipo qualitativo, di talchè non persuade la deduzione di parte ricorrente secondo cui la S.A. non avrebbe potuto non assegnarle il punteggio più alto, in ragione della “quantificazione” dalla stessa indicata nell’offerta tecnica;
ritenuto di poter compensare le spese di fase; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase. 
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 12/4/17. 
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO