Pubblica sicurezza-  Interdittiva antimafia – Ampia discrezionalità  – Conseguenze

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare avverso un’interdittiva antimafia che sia fondata su elementi pur meramente indiziari ma sintomatici e rivelatori di possibili connessioni con ambienti mafiosi, considerando che siffatti  elementi non costituiscono un numerus clausus, sfuggono ad un preciso inquadramento ed assumono forme e caratteristiche diverse per l’insidiosa e pervasiva mutevolezza dell’attività  criminosa. 
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Cons. Stato, sez. III, ric. n. 555/2017; decreto cautelare 2 febbraio 2017, n. 360 – 2017; ordinanza cautelare 24 febbraio 2017, n. 804 – 2017

Pubblicato il 01/02/2017
N. 00058/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00013/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2017, proposto da: 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., 

contro
Prefettura OMISSIS
C.B., in persona del legale rappresentante p.t., 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento – previa sospensiva, con adozione di misure cautelari monocratiche:
– -OMISSIS-(notificata il 28/12/15) emessa dalla Prefettura nei confronti della ricorrente;
– dell’informativa…inviata a numerose PP.AA.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura e di C. B.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che, per giurisprudenza costante:
– la c.d. informativa -OMISSIS- -OMISSIS-“tipica” costituisce una misura preventiva, diretta ad anticipare la soglia di tutela degli interessi pubblici allo stadio della accertata esistenza del “pericolo” -OMISSIS-, anche non concretamente realizzato; cosicchè essa non presuppone necessariamente l’avvenuto accertamento di singole responsabilità  penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività  imprenditoriali, hanno rapporti con la Pubblica amministrazione, ma si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e oggetto di valutazione da parte del Prefetto territorialmente competente; valutazione a sua volta espressione di ampia discrezionalità , come tale sindacabile del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua illogicità  e arbitrarietà  in relazione alla rilevanza dei fatti sintomatici accertati (cfr. ex multis e da ultimo, Cons. St. sez. III, 25 giugno 2014, n. 3208);
– il canone di “proporzionalità ” della misura -OMISSIS-, adottata al fine di tutelare l’interesse pubblico della sicurezza e dell’ordine pubblico, e l’esigenza di ragionevole bilanciamento dell’elevazione della soglia di prevenzione con le situazioni soggettive, di natura “morale” ma anche di carattere “economico-imprenditoriale” di cui è titolare il destinatario della misura, inducono a ritenere che, se da un lato, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto in sede penale per provare-OMISSIS– potendo l’-OMISSIS-, come detto, fondarsi su fatti e vicende aventi un valore solo “sintomatico e indiziario”; dall’altro, occorre, comunque “l’individuazione e l’esternazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili -OMISSIS-“, sia pure stimate in termini di mera “possibilità ” -OMISSIS-;
– gli elementi di -OMISSIS-, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un preciso inquadramento, per l’insidiosa pervasività  e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, -OMISSIS-(Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743);
-nel caso di specie, l’invocata misura cautelare, pur nella sommarietà  tipica della presente fase, non appare assentibile atteso che il percorso motivazionale dell’atto gravato, sotteso al giudizio di permeabilità  dell’impresa, non appare incrinato dalle censure rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.