Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Oneri per la sicurezza aziendale – Importo pari a  “0” –  Esclusione dalla gara  – Illegittimità  – Ragioni 

Appare prima facie illegittima l’esclusione dalla gara d’appalto pronunziata nei confronti della concorrente che  abbia indicato come costi per la sicurezza  l’importo pari a “0” ove  tale possibilità  sia prevista dalle indicazioni contenute nel modello di offerta economica allegato al disciplinare di gara: in tal caso, infatti, non si configura l’omessa indicazione degli oneri medesimi. 

Pubblicato il 11/01/2017
N. 00007/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01537/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2016, proposto da: 

C.O.R.E.L. Cooperativa Recapiti Espresso Loco a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Fucci, C.F. FCCFNC69P26I610M, Flavia De Bartolomeo, C.F. DBRFLV72D64H579F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone, in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A; 

contro
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mescia, C.F. MSCGPP70M05D643M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210; 

nei confronti di
Mail Express Poste Private S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione, adottato nella seduta riservata del 29.11.2016, comunicato nella seduta del 5.12 e confermato con successiva nota del 7.12.2016, dalla procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza della A.S.L. Foggia;
di tutti i verbali ed in particolare dei verbali delle sedute del 29.11.2016 e del 5.12.2016;
– della nota del 7.12.2016 di conferma dell’esclusione disposta;
– di ogni altro atto ai predetti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, inclusi ove occorra la D.D.G. n. 950/2016 di indizione, la lettera di invito alla gara ed il capitolato speciale di appalto, nei limiti di interesse della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo, per la ricorrente e avv. Giuseppe Mescia, per l’Azienda sanitaria;
 

Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità  sollevata dall’Amministrazione possa essere superata dato che non è stata ancora disposta l’aggiudicazione dell’appalto;
Considerato che ad un sommario esame tipico della fase cautelare, pare sussistere il fumus boni iuris alla stregua delle seguenti considerazioni:
– nel caso di specie non si configura un’ipotesi di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza, ma di indicazione degli stessi in misura pari a 0;
– è lo stesso “modello di offerta economica – Mod. 4”, richiamato dalla lettera di invito, a stabilire con dicitura riportata in grassetto che: “N.B. l’indicazione dei costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’attività  d’impresa, va effettuata nella presente offerta, a pena di esclusione, anche quando gli stessi sono pari a 0 (zero)”;
Ritenuto, per quanto detto, di accogliere l’istanza cautelare, nei ristretti limiti di una riammissione alla gara della ricorrente per la sottoposizione al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fatte salve pertanto le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente; 
Considerato che la peculiarità  della fattispecie rende equo compensare le spese della presente fase cautelare fra le parti costituite; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione. 
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 febbraio 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO