Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Interesse pretensivo – Portata conformativa – Possibilità  – Ragioni 

La tutela cautelare, sebbene sia strumentale a quella di merito, tanto da non poter eccedere l’utilità  conseguibile nel caso di accoglimento del ricorso, ha una portata non solo sospensiva, ma anche conformativa, al pari della sentenza di merito, specie se l’interesse azionato ha natura pretensiva e richiede, perchè sia soddisfatto, non solo la rimozione dell’atto lesivo, ma anche la rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione (nella specie, in sede di esecuzione di un’ordinanza cautelare che aveva sospeso la revoca del permesso di soggiorno e disposto il riesame della questione alla luce delle allegazioni dell’interessato, il TAR, vista l’inerzia della p.A.,  ha disposto la rinnovazione del procedimento in ottemperanza all’ordinanza cautelare).

Pubblicato il 28/12/2016
N. 01439/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2016, proposto da: 

Mohamed Maghfour, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Maiellaro C.F. MLLMHL70A01L273R, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, n. 15; 

contro
Questura di Foggia e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’esecuzione 
dell’ordinanza cautelare n. 452/2016 con la quale il TAR Bari ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento prot. Cat. A.12/2016 del 09.5.2016 che revoca il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato al ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
 

Con l’istanza ex art. 59 c.p.a. il ricorrente riferisce che la Questura di Foggia, nel dare riscontro alla sua richiesta di eseguire l’ordinanza di sospensione della revoca del permesso di soggiorno, affermava di aver inserito il dispositivo di detta ordinanza nel sistema informativo in attesa della decisione di merito;
Ritenendo tale adempimento non rispettoso del dictum giudiziale ha chiesto adottarsi i provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 59 c.p.a. 
Osserva il Collegio che la tutela cautelare, sebbene sia strumentale a quella di merito, tanto da non poter eccedere l’utilità  conseguibile nel caso di accoglimento del ricorso, ha una portata non solo sospensiva, ma anche conformativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 febbraio 2010 n. 537), al pari della sentenza di merito, specie se l’interesse azionato ha natura pretensiva e richiede, perchè sia soddisfatto, non solo la rimozione dell’atto lesivo, ma anche la rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dal ricorrente ha chiaramente natura pretensiva, avendo ad oggetto l’aggiornamento del permesso di soggiorno con le generalità  del figlio minore, che postula l’accertamento della sussistenza delle condizioni per provvedervi.
Trattandosi di attività  riservata all’Amministrazione, il Tribunale può solo disporre la rinnovazione del procedimento in ottemperanza dell’ordinanza cautelare indicata in epigrafe. 
Le spese dell’incidente di esecuzione, considerato l’accoglimento parziale della domanda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), decidendo sull’istanza ex art. 59 c.p.a., l’accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 425/2016, emessa da questa Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notificazione della presente ordinanza.
Decorso inutilmente detto termine si procederà  su istanza di parte alla nomina di un Commissario ad acta.
Spese compensate
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Benedetto Nappi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO