Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Opera strategica – Sospensione atti – Condizioni 

Il conferimento dell’appalto per la realizzazione di un’opera strategica può essere oggetto di sospensione cautelare soltanto se sussistano presupposti di eccezionale gravità  che impongano l’arresto del procedimento.

Pubblicato il 06/12/2016
N. 00559/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01204/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Intercantieri Vittadello S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini C.F. CNCRTR55C13H501S, Massimo Nunziata C.F. NNZMSM87M20H501D, Sabino Persichella C.F. PRSSBN71C27A662B, con domicilio eletto presso Sabino Persichella in Bari, via Principe Amedeo, n.197; 

contro
Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ambrosio C.F. DMBLGU64P02A662O, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 

nei confronti di
Conpat S.C.A.R.L., in qualità  di mandataria dell’Ati con Costruzioni Zinzi Srl, C.O.S.M.A. Srl e Albergo Appalti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri C.F. FLLNRC48H10E716U, Donato Traficante C.F. TRFDNT55R01A666S, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 
Co.S.M.A. S.r.l., Albergo Appalti S.r.l., Costruzioni Zinzi S.r.l. non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
con RICORSO PRINCIPALE e CON MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 18.11.2016,
– del Decreto Commissariale n. 443 dell’8.9.2016, successivamente conosciuto dalla ricorrente, con cui la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva della commessa controversa a favore del RTI composto dalle ditte CONPAT S.c.a.r.l. (mandataria), Costruzioni Zinzi Srl,, CO.S.M.A, S.r.l. e Albergo Appalti (mandanti);
– della nota prot. 4172/16 del 12.9.2016 con cui la Stazione appaltante ha comunicato alla deducente Impresa la disposta aggiudicazione della gara controversa a favore del RTI odierno controinteressato;
– degli atti e verbali della procedura e di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente, o comunque connesso a quelli impugnati
E PER LA CONDANNA dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione in favore della Intercantieri Vittadello ovvero, in via, subordinata, per equivalente monetario.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia in Liquidazione e della Conpat S.C.A.R.L. Mandataria Ati con Costruzioni Zinzi Srl, C.O.S.M.A. Srl e Albergo Appalti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, salvo l’approfondimento proprio della fase di merito, sono superati dall’eccezione di inammissibilità  formulata dall’aggiudicataria;
ritenuto che, per il terzo motivo, deve ritenersi che la dedotta erroneità  della tabella (anche a causa dell’assenza di querela di falso e omologa denuncia penale) sia da considerarsi meramente materiale e non supera il rilievo che la ricorrente non ha dimostrato l’incidenza del suddetto errore materiale sulla propria posizione in graduatoria;
ritenuto, altresì, che anche sotto il profilo del danno, trattandosi di opera strategica -come allegato in sede di discussione orale dalla stessa parte ricorrente- non ricorrono i presupposti di eccezionale gravità  richiesti per la sospensione degli atti impugnati;
ritenuto che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO