1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Requisiti speciali – Ammissione – Compatibilità  – Analogia – Differenze 
 

2. Contratti pubblici –  Gara – Scelta del contraente  – Requisiti speciali – Partecipazione consorzi – Consorzio stabile – Sussistenza ex art.47, co. 2, D.Lgs n. 50/2016

1. Nell’analisi della sussistenza dei requisiti partecipativi per l’ammissione alla gara, in omaggio al principio del favor partecipationis, il concetto di compatibilità  con l’oggetto della procedura selettiva deve essere inteso in senso più ampio di quello di analogia.


2. I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti in capo al mandante per la
partecipazione alla procedura di affidamento, a norma dell’art. 47, co. 2, D.Lgs n.  50/2016, in
presenza di un consorzio stabile costituito da meno di cinque anni, devono essere verificati in
capo alle singole imprese esecutrici.
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Cons. Stato, sez V, ric. n. 438 – 2017; ordinanza 9 marzo 2017, n.1115 – 2017

Pubblicato il 10/11/2016
N. 00524/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01123/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2016, proposto da:

Ati Consorzio Coop. Sociali La Città  Essenziale, Consorzio Teatri di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci C.F. BLDPLG59P10A662S, Giuseppe Cozzi C.F. CZZGPP75A28F262M, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114;

contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Cioffi C.F. CFFRSO68R44A662G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota Presidente della Commissione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di informazione ed accoglienza Turistica (IAT) di Piazza del Ferrarese in Bari, prot. n.191794 del 18/8/2016, recante eslusione dell’ATI ricorrente dalla gara teste’ indicata;
– di ogni altro atto, anche non noto, preordinato, connesso e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato, ad un primo sommario esame della fase cautelare, che il ricorso appare fondato nella parte in cui l’A.T.I. ricorrente lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, in relazione allo scrutinio dei requisiti partecipativi in capo al mandante Consorzio Teatro di Bari;
Considerato, infatti, che il concetto di compatibilità  va inteso, in omaggio al favor partecipationis, in senso più ampio di quello di analogia sicchè appare stigmatizzabile la valutazione svolta dalla S.A. ove si osservi che tra le attività  indicate all’art. 5 dello Statuto consortile figurano attività  sicuramente compatibili con l’oggetto della procedura selettiva, concernente, ai sensi dell’art. 1 del C.S.A. oltre che l’informazione turistica, l’attività  di”promozione del territorio e dei suoi attrattori” (cfr. pag. 3 visura C.C.I.A. in atti, con riferimento particolare all’attività  di “organizzazione” e “gestione di eventi culturali”, attività  di “animazione turistica”, “animazione dei musei, dei siti archeologici, dei centri storici e dei luoghi più rilevanti dal punto di vista paesaggistico e architettonico” e “attività  promozionali ai fini del recupero delle tradizioni storico-popolari e folcloristiche del territorio”, nel cui ambito, peraltro, non potevano non ritenersi ricomprendersi anche i connessi servizi di informazione);
Rilevato, inoltre, in ordine al secondo motivo di ricorso, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti in capo al mandante Consorzio Teatro di Bari, in quanto Consorzio stabile costituito da meno di cinque anni, andavano verificati in capo alle singole imprese esecutrici, a norma dell’art. 47, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 sicchè, dunque, risultavano soddisfatti in ragione dell’esperienza acquisita in servizi analoghi dalla coop. Kismet;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva la ricorrente alla procedura negoziata in esame;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 febbraio 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario