Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Cauzione provvisoria – Misura inferiore a quella richiesta – Soccorso istruttorio – Fattispecie 

Non può essere integrata la cauzione provvisoria prestata da un concorrente in una gara per l’affidamento di un servizio pubblico, in sede di soccorso istruttorio,  ove l’importo sia di gran lunga inferiore a quello prescritto, pena la violazione della par condicio.

Pubblicato il 06/10/2016
N. 00476/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01063/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio C.F. DSTVLR60A05F912M, Francesco Nobile C.F. NBLFNC80S18F912F, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Autorità  Ambito Territoriale Ottimale Puglia Bari/7 – Entroterra Pianura, Comune di Capurso, Comune di Cellamare, Comune di Valenzano, Comune di Rutigliano, Comune di Triggiano non costituiti in giudizio; 
Comune di Noicattaro Ente Capofila Ambito Raccolta Ottimale Bari/7 – Entroterra Pianura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala C.F. GGLFNC47T01L418S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma 94; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento ad oggetto comunicazione esito di gara a seguito verifica “documentazione amministrativa” contenuta nella Busta “A” trasmessa a mezzo pec in data 18.7.2016 prot. 15023/RG;
– nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro Ente Capofila Ambito Raccolta Ottimale Bari/7 – Entroterra Pianura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che non appaiono fondate le censure articolate con ricorso introduttivo, avendo la ricorrente omesso di indicare una vicenda che, ancorchè abbia comportato l’applicazione di una sanzione dell’ANAC caducata nei suoi effetti, risultava comunque suscettibile di essere sottoposta alla valutazione della S.A.;
Ulteriormente considerato che la polizza fideiussoria prodotta dall’impresa, in quanto versata per un importo di gran lunga inferiore alle richieste della lex di gara, non appariva comunque suscettibile di integrazione, pena la violazione della par condicio;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.