Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Estumulazione – Carattere discrezionale
 

 
Secondo la norma regolarmente vigente, l’autorizzazione all’estumulazione, salvo il limite dell’assenso dell’autorità  sanitaria al fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica, ha carattere latamente discrezionale, risultando, dune, legittima se adeguatamente motivata.

* * *
Cons. St., Sez. V, ric. n. 6830 – 2016; ord. 2 dicembre 2016, n. 5342 – 2016.

 

N. 00303/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00354/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Rosa Pasqua De Letteriis, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, n.106; 

contro
Comune di Sannicandro di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, corso Cavour, n. 31; 

nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, Via Q. Sella, n. 120; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’autorizzazione del Commissario straordinario del Comune di Sannicandro di Bari (di cui alla nota prot. n. 3066 dell’11.3.2016) all'”estumulazione straordinaria delle salme” dei propri defunti nipoti, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, ivi inclusa – ove occorra e/o per mero tuziorismo difensivo – la nota del comunale del 27.11.2015;
e con motivi aggiunti:
dell’autorizzazione del Commissario straordinario del Comune di Sannicandro di Bari (di cui alla nota prot. n. 3066 dell’11.3.2016) all’ “estumulazione straordinaria delle salme” dei propri defunti nipoti, nonchè della precedente nota autorizzatoria comunale del 27.11.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti;
 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro, avv. Giuseppe Cozzi e avv. Luigi Paccione;
 

Considerato che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non pare sussistere il fumus boni iuris atteso che secondo la norma regolamentare vigente, l’autorizzazione all’estumulazione, salvo il limite dell’assenso dell’autorità  sanitaria al fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica, ha carattere latamente discrezionale (Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6727);
Tenuto conto che i ricorrenti hanno comunque potuto manifestare la propria posizione in merito, atteso che proprio a seguito di una diffida della difesa dei ricorrenti l’efficacia del primo provvedimento è stata sospesa ed è stato adottato un nuovo provvedimento autorizzatorio; 
Considerato che il provvedimento impugnato, nel richiamare la peculiare situazione di fatto alla base della richiesta di estumulazione straordinaria, pare, prima facie, essere sufficientemente motivato;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  della questione sottesa alla presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti coinvolti manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)