1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Patente di guida – Giudizio medico – Aggravamento invalidità  – Conseguenze 


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Patente di guida – Giudizio medico – Aggravamento invalidità  – Mutamento del titolo –  Pregiudizio grave e irreparabile – Non sussiste

1. Il mutato quadro clinico derivante  dell’aggravamento dell’invalidità  già  sofferta dal ricorrente impedisce allo stesso di vedersi confermato il titolo abilitativo (patente di guida di tipo C), salva l’accertata idoneità  al conseguimento di altro titolo compatibile con il suddetto quadro clinico (patente di tipo BS con prescrizioni).


2. Non ricorre pregiudizio grave e irreparabile in caso di mutamento del titolo abilitativo (patente di guida da C a BS) in ragione del mutato quadro clinico dell’interessato che resta comunque abilitato alla guida, con prescrizioni,  dei mezzi non pesanti.

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00494/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Barberio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione territoriale generale del Sud – Ufficio Motorizzazione Civile Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, Azienda Sanitaria Locale Bari – Commissione Medica Locale Patenti Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del giudizio medico emesso in data 10 settembre 2015 dalla Unità  Sanitaria Territoriale di Bari e notificato in data 18.12.2015;
– del giudizio medico emesso in data 6 marzo 2015 dalla ASL Bari, Dipartimento prevenzione, Commissione Medica Locale Patenti Bari;
– nonchè del provvedimento conseguenziale della MCTC di Bari del 16 febbraio 2016, notificato a mezzo racc. a/r, con cui si invitava il sig. -OMISSIS- alla riclassificazione della patente dalla categoria C alla B Speciale;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Barberio e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che non ricorre primafacie una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, atteso che il giudizio medico è stato emesso in considerazione dell’aggravamento dell’invalidità  già  sofferta dal ricorrente, e pertanto, a fronte del mutato quadro clinico, ha riconosciuto l’idoneità  della parte alla guida con patente di tipo BS, con prescrizioni, e non più con patente di tipo C;
Ritenuto inoltre non provato nella specie il pregiudizio grave e irreparabile, a fronte del bisogno non attuale del ricorrente di guidare mezzi pesanti; 
Ritenuto infine di compensare le spese in ragione della natura sensibile degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.