Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Diniego rinnovo porto d’armi – Per mutate esigenze dell’interessato – Fattispecie 

Non è sorretta dal periculum in mora l’istanza sospensiva diretta ad ottenere la sospensione del provvedimento di diniego del rinnovo del porto d’armi sulla base della riconsiderazione delle esigenze del ricorrente sul punto del bisogno di andare armato, ove le ragioni dedotte per il rinnovo del titolo si appalesino generiche.

N. 00259/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00453/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2016, proposto da: 

B. S., rappresentato e difeso dall’avv. Silvano Nobili, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di rinnovo licenza porto di pistola per difesa personale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Silvano Nobili;
 

Considerato che il diniego di rinnovo impugnato è prevalentemente incentrato sulla riconsiderazione dell’elemento oggettivo del “bisogno di andare armato” e che il ricorrente vi oppone generiche esigenze connesse al ruolo di amministratore di Istituto di vigilanza, insufficienti a sorreggere l’allegato periculum in mora, specie a fronte dei mutati indirizzi assunti dagli organi di polizia a presidio delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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