Ambiente – Tutela cautelare – Emissioni odorigene – Valori limite

Ove sia in gioco la valutazione del carico inquinante di una fabbrica e sia incorso l’istruttoria per accertarlo, il pregiudizio lamentato nelle more  dalla ricorrente in ordine al blocco dell’attività  produttiva può trovare parziale accoglimento, in fase cautelare, qualora le emissioni odorigene siano rigorosamente contenute entro i valori fissati dalla L.R. n. 23/2015, demandando all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) – Puglia la verifica del rispetto dei valori limite.

N. 00245/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01278/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Tersan Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, Via Q. Sella, 120;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Città  Metropolitana di Bari, Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Marasco, Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto in Bari, c.so Trieste, 27 c/o Uff. Leg. Arpa; Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione del Dirigente Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale del 7 agosto 2015, n. 19, limitatamente alle prescrizioni illegittime ivi contenute, precisate nel corpo del ricorso;
di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
nonchè per motivi aggiunti depositati il 29 Febbraio 2016,
– della Diffida della Regione Puglia prot. AOO-169 0000630 del 09.02.2016, a firma del Dirigente ad interim dr. Giuseppe Maestri Dipartimento Mobilità , Qualità  Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Rischio Industriale, Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto,in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia e del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di Roma non ha ancora dato corso alla verifica in contraddittorio dell’effettivo carico inquinante prodotto nella specie, così come disposto da questo Tribunale con Decreto cautelare n. 226/2016;
– che, comunque, allo stato non sussistono “pericoli per l’ambiente connessi all’inottemperanza” contestata alla ricorrente (cfr. nota Regione Puglia n. 169 del 16.4.2016, depositata il 16.4.2016);
– che, in considerazione della complessità  delle questioni dedotte, nelle more della trattazione del merito del ricorso fissato per il 6 luglio p.v. il pregiudizio lamentato dalla parte in relazione al blocco dell’attività  produttiva in favore dei comuni interessati può essere apprezzato nei limiti del rigoroso contenimento delle emissioni odorigene entro i valori limite fissati dalla L. R. n. 23/2015;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Sarà  cura dell’A.R.P.A. verificare il rispetto dei valori limite di cui alla L.R. n. 23/2015.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)