Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Revoca agevolazioni ministeriali – Emissione cartella esattoriale – Periculum in mora – Sussiste

La cartella esattoriale emessa da Equitalia per il recupero delle somme concernenti un   provvedimento di revoca delle agevolazioni ministeriali vale a comprovare il presupposto del periculum in mora ai fini della sospensione giudiziale dello stesso provvedimento, onde pervenire alla decisione di merito re adhuc integra.

N. 00217/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00068/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2016, proposto da: 

F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Procacci, Michelangelo Pinto, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, n. 29; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

nei confronti di
E. & F. S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4203 del 28.9.2015 che ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concesse alla società  ricorrente con richiesta di restituzione, trasmesso con nota prot. n. 0080359 del 27.10.2015;
– ove occorra, della relazione finale sullo stato del programma (negativa) redatta dalla soc. E & F S.p.A.;
– della nota n. 355 del 7.1.2014 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni;
– della nota prot. n. 348 del 24.3.2014 con cui la società  E & F S.p.A. ha rigettato la controdeduzioni presentate dalla ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, per la ricorrente e avv. dello Stato Lucrezia Principio, per il Ministero;
 

Tenuto conto che dalla visura della Camera di Commercio risulta che la ricorrente svolge sia attività  di fabbricazione di lastre e tubi in materie plastiche, sia attività  di installazione di impianti elettrici e idraulico sanitari e che non è in discussione l’effettiva realizzazione dell’intervento oggetto del controverso finanziamento;
Considerato, altresì, che la finalità  di reindustrializzazione e di creazione di nuova occupazione perseguita dal contratto d’area di cui si tratta, ad un esame sommario tipico di questa fase, non appare concretamente compromessa;
Ritenuto che il ricorso richieda, per la complessità  della materia, di essere trattato nel merito, per il quale si fissa sin d’ora sollecitamente l’udienza pubblica, come specificato in dispositivo; 
Ritenuto pertanto di dover sospendere, nelle more, l’esecuzione del provvedimento di revoca, in considerazione del dedotto pregiudizio, comprovato dalla cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud S.p.A., onde pervenire alla decisione re adhuc integra; 
Considerato, infine, che allo stato l’interesse della pubblica amministrazione a tutelarsi da eventuali e futuri effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente ordinanza sia sufficientemente garantito dalla suddetta solerte fissazione della trattazione di merito;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la complessità  della questione sottesa alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, lo accoglie e per l’effetto: 
a) sospende il provvedimento di revoca impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 settembre 2016;
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)