Energia da fonti rinnovabili – Impianto Fotovoltaico – Fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto – Escussione – Art.4, co.2, lett. c) L.R. n. 31/2008 – Pendenza questione costituzionalità  – Conseguenze 

Ai sensi dell’art. 79, co.1 c.p.a. è necessario sospendere il giudizio vertente  sulla legittimità  dell’escussione della fideiussione ex art. art.4, co.2, lett. c) L.R. n. 31/2008 a garanzia della costruzione  di un impianto fotovoltaico, essendo pendente  la questione di costituzionalità  nei confronti di tale previsione ed in attesa della definizione del  giudizio da parte della Corte Costituzionale. 

N. 00457/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2015, proposto da:

Cerignola Amon Rha 3 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar e Andrea Leonforte, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, Via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 31;

nei confronti di
Elba Assicurazioni S.p.A.;

per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 22 del 27 aprile 2015 della Regione Puglia, comunicata alla odierna ricorrente a mezzo p.e.c. il giorno 28 aprile 2015, con cui l’Amministrazione regionale ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria n. 34727 del 2.12.2002 di importo pari ad € 750.000,00 rilasciata nell’interesse della ricorrente da parte de Elba Assicurazioni S.p.A. a garanzia della realizzazione dell’impianto fotovoltaico di proprietà  della ricorrente, comunicando che avrebbe proceduto alla riscossione coattiva del predetto importo decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stesa determina dirigenziale n. 22/2015;
di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè
per l’accertamento
dell’insussistenza del diritto della Regione Puglia all’escussione della polizza fideiussoria n. 34727 del 2.12.2002 e della nullità  dell’atto di impegno stipulato tra la ricorrente e la Regione Puglia rep. 012359 del 1° marzo 2011 e della fideiussione n. 34727 del 2.12.2002;
con previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) legge Regione Puglia n. 31/2008, nella parte indicata in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che, con Ordinanza n. 310/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, è stata disposta trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e contestuale sospensione del giudizio in corso, in relazione alla non manifesta infondatezze di talune questioni di costituzionalità  sollevate in relazione all’art. 4, comma 2, lett. c) legge Regione Puglia n. 31/2008;
Rilevato che la risoluzione di tali questioni, tutt’ora in attesa di definizione dinanzi alla Corte Costituzionale, appare assumere carattere pregiudiziale ai fini della decisione dell’impugnativa in oggetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, visti gli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sospende il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)