Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contratti pubblici – Ricorso incidentale – Valutazione congiunta al ricorso principale – Conseguenze 

A seguito del presentazione di un ricorso incidentale escludente, appena notificato,  in un giudizio riguardante l’aggiudicazione di una gara d’appalto, è opportuno procedere alla sospensione della gara con fissazione di una udienza camerale a breve, al fine di esaminare, anche alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia – Grande Sezione – di cui alla sentenza 5  aprile 2016, C-689/13, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.    

N. 00199/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00350/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2016, proposto da:

ATI Impresa Cetola S.r.l./Next – Nuove Energie Per il Territorio S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi, in Bari, Via Fornari, 15/A;

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, Via Nicolai, 29;

nei confronti di
ATI Innovatec S.p.A./C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco/Volteo Energie S.p.A./Sei Energia S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti, in Bari, Via Marchese di Montrone, 47;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 34 del 17 febbraio 2016, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
della nota prot. n. 2608 del 19 febbraio 2015, ricevuta in pari data tramite p.e.c., con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione;
della nota prot. n. 1214 del 28 gennaio 2015 di rigetto del preavviso di ricorso ex art. 243 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
dei verbali dell’A.T.I. Innovatec S.p.A./C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco/Volteo Energie S.p.A./SEI Energie S.p.A.;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o, comunque, correlato al provvedimento di aggiudicazione gravato, ivi compreso il contratto di appalto, ove nelle more stipulato.
 

Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia e di ATI Innovatec S.p.A./C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco/Volteo Energie S.p.A./Sei Energia S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d˜udienza;
 

Rilevato che, in data 5 aprile 2016, risulta essere stato notificato ricorso incidentale nell’interesse dell’ATI controinteressata Innovatec S.p.A./C.I.D.E.E. Elettra di Damato Francesco/Volteo Energie S.p.A./Sei Energia S.p.A.;
Considerata l’opportunità  di una trattazione congiunta del ricorso principale e del ricorso incidentale, anche alla luce di recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
Considerata la necessità  di mantenere ferma la situazione di fatto e di diritto attualmente esistente, impregiudicata restando ogni questione di rito e di merito sollevata dalle parti;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità  di differire la trattazione del merito cautelare della fattispecie in esame alla prossima udienza del 20 aprile 2016, con sospensione interinale dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto che le spese della presente fase potranno essere regolate unitamente al provvedimento che definirà  la medesima fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie interinalmente l’istanza cautelare di parte ricorrente, per l’effetto sospendendo temporaneamente i provvedimenti oggetto di impugnazione fino alla prossima udienza indetta;
rinvia la causa per la trattazione integrale del merito cautelare del ricorso in epigrafe all’udienza in camera di consiglio del 20 aprile 2016.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)