Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Avvalimento conforme agli artt. 49 e ss Codice dei contratti pubblici – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Non sussiste 

Non può essere accolta l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’appalto di lavori e servizi qualora il contratto di avvalimento prodotto in gara risulti conforme alle richieste della S.A. e degli artt. 49 e ss. del codice dei contratti pubblici.

N. 00086/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00108/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2016, proposto da:

Besa Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, Via Melo da Bari, 166;

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mastropierro, con domicilio eletto presso l’avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, Via De Rossi, 16; 

nei confronti di
Edil Arte s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Imperio, con domicilio eletto in Bari, Via Crispi, 6; Michela Baldassarra; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’avviso di aggiudicazione del 22 dicembre 2015 a firma del sig. Mauro de Gennaro – U.O.C. Contratti e Appalti con cui il Comune di Molfetta ha comunicato in favore della Edil Arte s.r.l. l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla Legge regionale n. 39/2012 dei fabbricati ubicati al Rione Mad . Dei Martiri civici, 18 e 19 – Molfetta;
– della determinazione dirigenziale n. 1294 dell’11 novembre 2015 con cui è stata determinata l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Edil Arte s.r.l.;
– del provvedimento del 24 agosto 2015 di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Edil Arte s.r.l.;
– di tutti gli atti esistenti ed emessi nel corso della procedura che hanno consentito e/o avallato la ammissione e la partecipazione alla procedura della Edil Arte s.r.l.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e di Edil Arte s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Corrado Mastropierro, Michele Imperio;
 

Considerato che non appaiono prima facie fondate le censure articolate avverso l’atto di aggiudicazione gravato e, in particolare, che:
– non risulta condivisibile la tesi prospettata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, in quanto contrastante con le finalità  pro concorrenziali dell’avvalimento, anche comprovate, in linea di principio, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
– che il contratto di avvalimento prodotto in gara appare peraltro conforme alle richieste della S.A. e degli artt. 49 e ss. del Codice dei contratti pubblici;
– che nella specie, in applicazione dell’art. 12.2 del bando di gara non sembra corresse l’obbligo per la S.A. di procedere all’automatica valutazione di anomalia dell’offerta;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)