Contratti pubblici – Gara – Requisiti generali di partecipazione – Raggruppamenti temporanei di imprese – Sostituzione dell’impresa “infiltrata” – Norme applicabili esclusivamente ai RTI – Non estensione alle ipotesi di avvalimento  
 

Le disposizioni di cui agli artt. 37, commi 18 e 19 D. Lgs. 163/2006 e 95 n. 159/2011, concernenti la possibilità  di sostituzione dell’impresa, partecipante ad un raggruppamento, “infiltrata”, riguardano esclusivamente le ipotesi di RTI e non sono estensibili alla differente fattispecie (ricorrente nel caso in esame) di avvalimento, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe una inammissibile modificazione dell’offerta e quindi un’alterazione della par condicio.
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Vedi Cons. St., Sez.III, ric. n. 2699 – 2016; ordinanza 23 giugno 2016, n. 2326 – 2016.  
 

N. 00089/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00116/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2016, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Giuseppe Giannì, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Martucci in Bari, via Andrea Da Bari, 125;

contro
Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bianca, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto Lavori Pubblici, Sez. Prov. Siracusa, Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Autorità  Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Putignano;
Comune di Noci;

nei confronti di
-OMISSIS-

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Siracusa (CIG 6035929E2B), disposta dalla stazione appaltante;
– del provvedimento interdittivo in capo alla ditta ausiliaria -OMISSIS-. emesso dal Prefetto della Provincia di Bari;
– ogni altro atto ad essi consequenziali e/o connessi, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa, dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto Lavori Pubblici, Sez. Prov. Siracusa, del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Enrico Martucci, su delega dell’avv. Giuseppe Giannì, e Walter Campanile;
 

Ritenuto che le disposizioni, di carattere eccezionale, invocate dalla società  istante nel primo motivo di gravame (i.e. artt. 37, commi 18 e 19 dlgs n. 163/2006 e 95 dlgs n. 159/2011 concernenti la possibilità  di sostituzione dell’impresa, partecipante ad un raggruppamento, “infiltrata”) riguardano esclusivamente le ipotesi di RTI e non sono estensibili alla differente fattispecie, ricorrente nel caso in esame, di avvalimento, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe una inammissibile modificazione dell’offerta e quindi un’alterazione della par condicio (cfr. T.A.R. Napoli n. 371/2013, T.A.R. Roma n. 13536/2015 e T.A.R. Milano n. 413/2015);
Ritento, per quanto concerne il motivo di ricorso sub 2 (avente ad oggetto contestazioni avverso il provvedimento interdittivo in capo alla ditta ausiliaria -OMISSIS-. emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 30.7.2015), di richiamare le condivisibili argomentazioni cui è giunto questo Tribunale con l’ordinanza n. 665/2015 (resa nell’ambito del giudizio r.g. n. 1084/2015 proposto da -OMISSIS-avverso la menzionata informativa), confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 348/2016;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società  ricorrente ed -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.