1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di demolizione – Condono edilizio – Prova della preesistenza dell’opera – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  – Insufficienza


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – presupposti – Periculum – Ristorazione del pregiudizio per equivalente – Conseguenze 

1. In ordine ai procedimenti di ingiunzione alla demolizione di manufatti abusivi, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  resa dal tecnico relativa alla sussistenza di un immobile a decorrere da una certa data (nella specie prima che la L.R. 56/1980 imponesse sull’area un vincolo di inedificabilità  assoluta) rileva soltanto nei confronti della p.a., mentre sotto il profilo processuale non assolve all’onere probatorio della parte di provare i fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell’art. 2967 c.c.. (nella specie, per giunta, non era stata ritenuta sufficiente a provare detta preesistenza neppure una ricevuta di pagamento all’Enel per fornitura di energia elettrica del 1980 in quanto smentita da un atto di donazione del 1992 dove si descriveva l’immobile privo di pavimenti, infissi e impianti elettrico, idrico e fognante). 


2. In materia di ingiunzione di demolizione di manufatti abusivi v’è per il ricorrente un pregiudizio di natura economica ristorabile per equivalente anche riguardo alla sanzione pecuniaria irrogata che esclude la sussistenza del periculum idoneo a motivare la concessione della misura cautelare. 

N. 00071/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00744/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Domenico Guerra, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani, in Bari, Via Amendola, n. 21;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra e Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra, in Bari, Via P. Amedeo n. 26; 

per l’annullamento previa sospensione,
1.- del provvedimento prot. n. 48071 del 25.2.2013 avente ad oggetto: istanza di condono edilizio n. 9291 md. A/1 del 01/04/1986 – legge 47/85 istante Guerra Domenico;
2.- del parere contrario al nulla osta paesaggistico espresso dalla commissione edilizia in data 01.8.2000;
3.- della nota di preavviso del provvedimento di diniego prot. n. 2952 del 6.2.2001;
4.- di ogni altro atto presupposto o connesso, benchè non conosciuto.
Con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2015 per l’annullamento, previa sospensione,
1.- dell’ordinanza 2015/00896 – 2015/130/00310 del 5.8.2015, emessa dalla Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata – Settore sportello unico per l’edilizia ed avente ad oggetto l’ingiunzione a demolire per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, ovvero in parziale o totale difformità  dal medesimo – art. 31 d.p.r. 380/01 e s.m.i. – sanzione amministrativa legge regionale puglia n.56/80 art. 47 lett. A) e s.m.i. – proc. amm. n. 18/13 a carico di Guerra Domenico;
2.- dell’ordinanza dirigenziale del 21.5.2014 n. 2014/00524, recante la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e sanzione pecuniaria.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Maria D’Ostuni e Augusto Farnelli;
 

Premesso che la domanda cautelare ha ad oggetto gli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti;
– Rilevato che l’immobile insiste su un’area gravata da vincolo di inedificabilità , che la stessa ricorrente riconduce alla l. r. 56/1980;
– Considerato che non emerge, allo stato degli atti, che il fabbricato fosse stato realizzato prima dell’apposizione del vincolo, posto che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà , rese sul punto dal ricorrente e dal tecnico che ha curato nel 1986 l’accatastamento dell’immobile, hanno valore solo nei confronti della p.a., mentre se prodotte nei procedimenti giurisdizionali non assolvono all’onere della parte che le allega di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c.;
– Considerato inoltre che la ricevuta di pagamento del 14.2.1980 rilasciata dell’Enel, prodotta dal ricorrente al fine di provare che in data precedente all’apposizione del vincolo, l’immobile esisteva perchè servito da energia elettrica, è contraddetta dalla donazione del 14.5.1992, in atti, che in epoca successiva descrive detto immobile sprovvisto di pavimenti, intonaci, infissi e di impianti idrico, fognante ed elettrico;
– Rilevata inoltre l’assenza, allo stato, di un imminente pregiudizio per le ragioni del ricorrente derivante dalla temuta acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale, quale effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, trattandosi di un’evenienza futura e meramente eventuale, evitabile con l’esecuzione dell’ordine per sua natura cogente;
– Ritenuto infine che la perdita derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione, non venendo in considerazione beni diversi dalla lesione del patrimonio economico del ricorrente, è riparabile per equivalente, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria;
– Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)