1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Serre modulari – Zona cimiteriale -Fumus boni iuris – Non sussiste – Ragioni 
 

 

 
Poichè lo strumento urbanistico esclude, nelle zone cimiteriali di rispetto, opere di non modeste dimensioni quale quella che il ricorrente vorrebbe realizzare e poichè quest’ultimo non ha proposto alcuna istanza di riduzione della zona, difetta il requisito del fumus boni iuris alla base della concessione della misura cautelare.
 

N. 00047/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01541/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2015, proposto da:

Francesco Piccolo, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, Via Cognetti, n. 25;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 46878 addì 01.10.2015 del Servizio 4 Assetto del Territorio del Comune di Modugno, recante il rigetto dell’istanza di permesso di costruire per l’installazione di serre modulari su suolo in Modugno alla Contrada Campolieto su suolo tipizzato dal vigente PRGC a zona di rispetto cimiteriale, nonchè di ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Cristina Carlucci;
 

Rilevato che il ricorrente ambisce a realizzare, in area entro 200 mt dal cimitero di Modugno, una serra di non modeste dimensioni (1158 mq);
rilevato che, in base agli scritti difensivi di entrambe le parti, può ritenersi ragionevolmente provato che detta area ricade nella zona di rispetto cimiteriale (sicchè, in assenza di ulteriori accertamenti, la presenza della pubblica via, prima del suolo in questione, non ne esclude tale destinazione – salvi ed impregiudicati ulteriori accertamenti riservati alla fase di merito);
rilevato che lo strumento urbanistico sia vigente sia adottato esclude, nelle zone cimiteriali di rispetto, opere di non modeste dimensioni qual è la serra che il ricorrente vorrebbe realizzare;
rilevato, peraltro, per quanto non sia condivisibile la tesi del Comune (secondo cui il procedimento di riduzione sia attivabile solo di ufficio e non su istanza del privato, nonchè solo per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), che il ricorrente non ha proposto alcuna istanza di riduzione della zona cimitariale, intendendo così, ottenere il PdC in relazione alla disciplina urbanistica di PRG allo stato vigente;
ritenuto, quindi, che non può ritenersi neppure sussistente, il vizio di incompetenza relativa, in quanto era onere del richiedente proporre un’istanza di riduzione;
ritenuto conclusivamente, che il ricorso non pare assistito dal requisito del fumus;
ritenuto che la particolarità  della questione esaminata determina la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)