Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Permesso di protezione sociale – Diniego – Tutela cautelare – Sussistono i presupposti

Deve essere sospesa l’efficacia di un diniego di permesso di soggiorno fondato su presupposti di tutela e protezione sociale dello straniero richiedente, ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. 2 settembre 1998, n. 286, per l’esigenza di garantire tutela e protezione ad una parte considerata debole anche per consentirle di partecipare ai programmi di assistenza e integrazione sociale finalizzati a sottrarla ai rischi di coinvolgimento e condizionamenti di  organizzazioni criminali; ciò anche  se in sede di riesame (nella specie l’autotutela era stata ordinata con un precedente provvedimento cautelare)  le indagini avevano dato un esito, tuttavia  tale che non si potesse escludere, tuttavia, il pericolo dell’istante il permesso di soggiorno nell’ipotesi di un suo rimpatrio.

N. 00659/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00315/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Nicodemi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Belluccio in Bari, Via Q. Sella, 5;

contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno – Cat.A.11/2014/Imm./n.87/PS – emesso in data 10/12/2014 a firma del Vice Questore Vicario di Bari e notificato personalmente a mani alla ricorrente in data 22.12.14, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, Motivi Aggiunti depositati in data 19 Ottobre 2015:
del decreto – Cat. A.11/2015/Imm./n. 65/PS, emesso in data 24.07.15 dal Questore di Bari e notificato personalmente a mani alla ricorrente in data 31.07.14, con il quale nuovamente si rifiuta il permesso di soggiorno in favore della Sig.ra -OMISSIS- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e della Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Dario Beluccio, su delega orale di Francesca Nicodemi, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
 

Rilevato che in esecuzione dell’Ordinanza cautelare n. 171/15, l’Amministrazione ha proceduto ad un riesame della proposta per il rilascio del permesso per protezione sociale in favore della ricorrente, decretandone il rigetto per insussistenza di un concreto pericolo, grave ed attuale;
Considerato che, sia pure ad un sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare pare meritevole di accoglimento attesa l’esigenza di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento) onde consentirle di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di organizzazioni criminali, nonchè di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, sottesa allo speciale permesso;
Ritenuto altresì che l’esito negativo delle nuove indagini svolte non pare sufficiente ad escludere il pericolo per l’incolumità  della ricorrente nell’ipotesi di un suo rimpatrio a seguito del diniego del permesso in questione;
Rilevato di compensare le spese della presente fase in ragione della sensibilità  degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato con motivi aggiunti;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4.10.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.