Edilizia e urbanistica – Demolizione opere abusive – Istanza di misura cautelare –  Res adhuc integra – Conseguenze

Se la domanda cautelare presenti profili di non manifesta infondatezza, ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile, può essere disposta la sospensione del provvedimento di demolizione di opere ritenute abusive al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio nel merito.

 N. 00641/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01246/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2015, proposto da: 

Luigi Ed Altri Petrone, Antonietta Giaconella, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso Marco Vitone in Bari, c.so V.Emanuele, n. 193; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, Via Beata Elia San Clemente, n. 220; 
nei confronti di
Cinzia Rosa Calvi; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza n. 51/15/Dirig. del 03/07/2015, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica (Sezione Edilizia Privata ed Economica e Popolare) del Comune di Corato ha intimato ai ricorrenti la demolizione del secondo piano dell’immobile di loro proprietà ; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Vittorio Di Salvatore e Michele Dionigi;
 

Rilevato che, con il ricorso in esame l’istante chiede in questa sede la sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione delle opere abusive;
Ritenuto di mantenere la res adhuc integra, nelle more della definizione del giudizio nel merito, atteso che sussiste il denunciato pericolo di danno grave e irreparabile e che la domanda cautelare appare presentare profili di non manifesta infondatezza;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica del 11 maggio 2016 per la discussione del merito;
Rilevata altresì la sussistenza dei presupposti di legge per compensare le spese della fase tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza impugnata. 
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 11 maggio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare. 
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)